La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2020), oltre alle
numerose novità in ambito fiscale, ha riservato un piccolo spazio anche per
quanto riguarda gli incentivi giovani agricoltori. In particolare, l’interesse
del governo su tale tema non si è concentrato solamente nell’ambito privato o
pubblico, ma anche nel settore agricolo imprenditoriale.
Infatti, al fine di promuovere forme di imprenditoria in
agricoltura, la Legge di Bilancio 2020 all’art. 1, co. da 503 a 506 ha previsto
un’importante agevolazione contributiva in favore dei lavoratori agricoli
autonomi, e nello specifico per i Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori
Agricoli Professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004.
Sul tema, si ricorda, che l’art. 1, co. 117 e 118, della L.
n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) aveva già concesso un’agevolazione
contributiva totale, per tre anni, in favore degli IAP e CD. Tuttavia,
l’incentivo era concesso esclusivamente ai giovani agricoltori, con età
inferiore a 40 anni, che si erano iscritti per la prima volta alla gestione
contributiva agricola nel periodo “01.01.2018 – 31.12.2018”.
Dunque, dopo uno stop di un anno, l’agevolazione
contributiva torna a essere operativa ma con alcune modifiche che si
dettagliano di seguito.
Incentivi giovani agricoltori: durata e misura
Lo sgravio contributivo, come per l’edizione del 2018,
riguarda esclusivamente i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta
alla gestione contributiva agricola nel periodo “01.01.2020 – 31.12.2020”.
La durata dell’agevolazione ha durata biennale (in passato
era di durata triennale) ed è pari al 100% dell’accredito contributivo presso
l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti (Ivs). L’incentivo, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Ministero dello Sviluppo
Economico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Incentivi giovani agricoltori: quali sono oggetto di
esonero?
L’esonero contributivo riguarda nello specifico la quota per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs) e il contributo addizionale di
cui all’art. 17, co. 1, della L. n. 160/1975, cui sono tenuti gli IAP e i CD
per l’intero nucleo.
Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione i seguenti
contributi:
il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli artt. 66
e ss. del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione
speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Incentivi giovani agricoltori: condizioni e limite “de
minimis”
Per poter usufruire dell’esonero in commento è necessario
soddisfare le condizioni di cui all’art. 1, co. 1175 e 1176, della L. n.
296/2006, che stabiliscono innanzitutto di:
essere in regola con i versamenti contributivi (Durc);
osservare le norme poste a tutela delle condizioni di
lavoro;
rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali
nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero spetta, inoltre, a condizione che vengano
rispettati i limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli artt.
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti
“de minimis” pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli, a 15.000 euro.
Imprenditoria femminile in agricoltura: le novità della
Legge di Bilancio 2020
Sempre in materia di agricoltura, all’art. 1, co. 567 della
Legge di Bilancio 2020 il governo ha inserito una norma per favorire lo
sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura. In particolare, saranno
concessi mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o
al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso
investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli.
I mutui, inoltre, saranno concessi nel limite di 300.000
euro e avranno una durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di
preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per
il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli
I criteri e le modalità dovranno essere definiti con decreto
del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di natura non
regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro
60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.
Per l’attuazione delle disposizioni, nello stato di
previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è
istituito un Fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15
milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è
autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria
dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Autore: Daniele Bonaddio
Fonte: LeggiOggi.it
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