Accorciare la filiera,
per evitare di alimentare fattori speculativi che creano svantaggi soprattutto
a carico dei produttori. Negli ultimi decenni si è sempre più ampliato il
novero di opportunità a favore dei produttori che, agevolati dalla previsioni normative
di settore, hanno potuto proporre i loro prodotti senza dover fare ricorso ad
intermediari di diversa specie e natura. Dai farmers markets alla vendita
effettuata direttamente presso i locali dell’azienda: sono soltanto due esempi
tipici del nuovo trend. L’ordinamento giuridico italiano ha disciplinato la
materia con diversi provvedimenti che si sono succeduti nel tempo.
Analizziamoli in dettaglio.
Snodo fondamentale è
rappresentato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 2001 con cui
il legislatore nazionale ha liberalizzato l’esercizio dell’attività di vendita
dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, tanto singoli quanto
associati, con l’obiettivo di “chiudere” il ciclo produttivo. Diverse le
tipologie di vendita che si possono concretamente verificare: vendita
itinerante, vendita su aree pubbliche all’interno di apposite aree di
posteggio, vendita in aree pubbliche o locali aperti al pubblico. Il decreto,
peraltro, prevede espressamente la possibilità di effettuare la vendita tramite
gli strumenti del commercio elettronico, sfruttando pertanto le nuove
tecnologie informatiche. Fondamentale la previsione secondo cui, letteralmente
si fa riferimento ai “prodotti provenienti in misura prevalente dalle
rispettive aziende”, consentendo, pertanto, la vendita di prodotti derivanti
dalla lavorazione o dalla trasformazione delle materie prime, al limite
provenienti anche da altre aziende purchè in via non principale.
Altro passaggio
importante è costituito dal contenuto dell’articolo 4 del Decreto Legislativo
n. 99 del 2004 con cui si amplia la categoria di coloro che possono vendere
direttamente prodotti agricoli, includendo anche enti ed associazioni senza
scopo di lucro: si pensi, solo per citare un esempio, alle associazioni di volontariato
che propongono la vendita di prodotti agricoli per destinare i fondi raccolti
ad attività meritevoli dal punto di vista sociale o culturale.
Recentemente, a seguito
dell’approvazione del decreto legge n. 69 del 2013 (il noto “decreto del fare),
convertito dalla legge n. 98 del 2013, sono state introdotte alcune
semplificazioni per agevolare la vendita diretta di prodotti da parte degli
imprenditori agricoli. In particolare, il provvedimento consente il consumo di
prodotti utilizzando direttamente i locali aziendali che, naturalmente, devono
possedere le prescritte condizioni igienico – sanitarie e senza servizio al
tavolo (si pensi alle tipiche attività di degustazione).
Inoltre, ulteriori novità
riguardano i profili prettamente burocratici: per la vendita all’interno
dell’azienda non necessità alcuna comunicazione di inizio attività, per la
vendita itinerante e per la vendita all’interno di locali che non si trovino
nella disponibilità dell’imprenditore agricolo serve la comunicazione
preventiva al comune, per la vendita in occasione di eventi e manifestazioni
come sagre, fiere e simili non è prescritta alcuna comunicazione, infine per la
vendita on line, tramite internet, è previsto l’invio di apposita comunicazione
al comune ove ha sede l’azienda.
Articolo di Antonio Longo
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