L'art. 25 sexies del
dlgs. 231/01 tratta degli abusi di mercato (market abuse), ossia dell'abuso di
informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.
L'abuso di informazioni
privilegiate (insider trading) si realizza quando chiunque, essendo in possesso
di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi
di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione
al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio dell'attività lavorativa, di
una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, a motivo della
preparazione o esecuzione di attività delittuose:
- acquista, vende o
compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali
informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce
altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate
nel primo punto.
La manipolazione del
mercato si realizza quando chiunque, tramite mezzi di informazione compreso
internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o
fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, oppure pone in essere:
operazioni od ordini di
compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o
fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti
finanziari;
operazioni od ordini di
compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che
agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti
finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
operazioni od ordini di
compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di
espediente;
altri artifizi idonei a
fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al
prezzo di strumenti finanziari.
L'art. 187 bis e ss. del
TU della finanza introduce un sistema a "doppio binario" in base al
quale alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati
di abusi di mercato si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura
pecuniaria, irrogate dalla Consob, nel caso in cui le pressoché medesime
condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un
illecito amministrativo.
Qualora tale illecito
amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle categorie dei
"soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui
direzione o vigilanza", nell'interesse o vantaggio di una società, tale
società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una somma
pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona
fisica autrice dell'illecito.
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Fonte: 231Academy
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