E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento
(UE) 2016/1012del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle
condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli
scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori
e del loro materiale germinale.
Il regolamento modifica
il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del
Consiglio.
Il regolamento sulla riproduzione degli animali riconosce che l'allevamento di animali delle specie
bovina, suina, ovina, caprina ed equina occupa un posto strategico, dal punto
di vista economico e sociale, nell'agricoltura,
contribuisce alla sicurezza alimentare dell'Unione, rappresenta una fonte di
reddito per la popolazione agricola. Lo strumento scelto? “Il modo
migliore per promuovere la riproduzione degli animali di tali specie è
incoraggiare l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura o suini ibridi
riproduttori di riconosciuta qualità genetica elevata”.
Inoltre il regolamento affronta lo snodo per garantire
l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione in
materia di riproduzione e per evitare ostacoli al commercio degli animali riproduttori e del loro
materiale germinale per effetto di divergenze nel recepimento delle precedenti
direttive a livello nazionale.
Il regolamento affronta e chiarisce le norme zootecniche e
genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del
loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione.
Sono inoltre stabilitele norme per il riconoscimento degli enti
selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi
genetici; i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e
degli enti ibridatori; le norme relative all'iscrizione di animali
riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla
riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale.
Tra le altre cose, sono previste anche norme relative
all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti
selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento
delle altre attività ufficiali. La norma per contro non
si applica alla clonazione, nè agli animali riproduttori destinati a
sperimentazioni tecniche o scientifiche e si applicherà a decorrere dal
1 novembre 2018. L'articolo 65 (Modifiche al regolamento UE n. 652/2014) si
applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
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