La Commissione europea non riconosce a 16 Paesi membri ben
130,6 milioni di euro di finanziamenti agricoli per carenze di gestione nel
periodo 2011-2014. All’Italia vengono negati 15,9 milioni di euro soprattutto
per carenze nei controlli e nelle scadenze degli appalti pubblici.
Fondi Feaga e Fesr
Le spese escluse che la Commissione europea non ha ritenuto
valide per i 16 Paesi Ue sono state effettuate nell'ambito del Fondo europeo
agricolo di garanzia (Feaga) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (Fesr). I Paesi coinvolti sono Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia,
Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo,
Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Maglia nera alla Polonia, con 29,9
milioni di fondi da recuperare.
Italia, carenze in controlli e appalti pubblici
Per quanto riguarda i 15,9 milioni di euro di spesa negati
all’Italia, la Commissione europea parla di “controlli insufficienti”, “regime
sanzionatorio e applicazione delle tolleranze poco rigorosi”, “requisiti minimi
per i fertilizzanti insufficienti”, “mancato rispetto dei termini di
pagamento”, “mancato rispetto delle scadenze degli appalti pubblici”, “carenze
nei controlli di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore
ortofrutticolo”, carenze nella “pista di controllo adeguata (registrazione
dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco
(controllo complementare)”, e infine viene rilevato che “le autorità italiane
non hanno effettuato controlli incrociati sufficienti nelle varie basi di dati
disponibili al fine di individuare i pannelli solari con doppio finanziamento”.
I controlli europei
Il regolamento Ue 1290/2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune prevede che la Commissione europea decide gli importi
da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese
non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie. Prima che sia
adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche
della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono
oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di
raggiungere un accordo sulle misure da adottare. In assenza di accordo, lo
Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le
rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce
oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una
decisione di rifiuto del finanziamento.
Possibili multe
Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di
quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure
nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai
tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per
il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio
comunitario.
Autore: Alessio Pisanò
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