Tra le prossime imminenti scadenze fiscali rilevanti per le
partite Iva, si segnala la comunicazione delle Liquidazioni trimestrali
relative al quarto trimestre 2018 e lo
Spesometro 2° semestre 2018.
Comunicazione liquidazione Iva 4° trimestre 2018
La presentazione della comunicazione relativa alle
liquidazioni trimestrali va effettuata telematicamente, l’invio deve avvenire
anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”.
L’obbligo di comunicazione dei dati contabili riepilogativi
delle liquidazioni periodiche Iva, grava sui soggetti passivi Iva (imprese
individuali, società di persone, di capitali, ecc.).
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi Iva:
non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale
Iva;
non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche;
In caso di più attività in contabilità separata (ex articolo
36 del D.P.R. 633/1972), i soggetti passivi presentano una sola comunicazione
riepilogativa per ciascun periodo.
Comunicazione dati fatture “Spesometro” 2° semestre 2018
La trasmissione delle comunicazioni dati fatture emesse e
ricevute (spesometro) è un obbligo introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 193
del 22 ottobre 2016, successivamente con il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017,
sono state introdotte semplificazioni dell’adempimento.
La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente.
Relativamente ai dati da trasmettere con lo spesometro, il
D.L. 148/2017 ha semplificato le informazioni da inviare telematicamente
seguendo le indicazioni fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
del 5 febbraio 2018.
Per quanto riguarda i dati delle fatture emesse e ricevute
da trasmettere i contribuenti possono optare per l’invio di un numero inferiore
di informazioni limitate a:
partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice
fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e
professioni;
data e numero della fattura;
base imponibile;
aliquota applicata;
tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui
l’imposta non sia indicata in fattura.
Ricordiamo che a partire dalle fatture emesse e ricevute dal
1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione dello spesometro tutti i
produttori agricoli in regime di esonero IVA disposizione che viene prevista
dal decreto dignità.
Sono, comunque, esonerati dall’obbligo di invio dello
spesometro:
i contribuenti nel regime forfettario;
i contribuenti minimi;
la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
Si comunica infine, che con l’introduzione dell’obbligo
della fatturazione elettronica scompare l’obbligo dello Spesometro dall’anno
2019.
Comunicazione “Esterometro” per le operazioni con soggetti
esteri
A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio
2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni
transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”. Gli operatori IVA residenti
comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono
comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una
bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture
elettroniche.
Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della
comunicazione “esterometro”:
fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche
se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura
elettronica tramite SdI;
fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
fatture emesse per servizi generici verso soggetti
extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le
quali non c’è una bolletta doganale;
autofatture per servizi ricevuti da soggetti
extracomunitari;
autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini
italiani di fornitori extraUe.
È possibile inoltre non comunicare l’operazione
nell’esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i
dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “XXXXXXX”
(esclusivamente per i dati delle fatture emesse).
La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a
quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data
di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della
liquidazione dell’IVA.
La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio
dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.
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