L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha
pubblicato una circolare che consolida in un unico testo la disciplina del
giovane agricoltore nell’ambito dei Pagamenti diretti. In particolare, sono
trattati gli aspetti relativi al premio giovane e l’accesso alla riserva
nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.
Chi sono i giovani agricoltori
Per “giovane agricoltore” s’intende una persona fisica che:
a) Si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in
qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei
cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del
regime di pagamento di base; e
b) Non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della
domanda di pagamento di base.
In caso di ditta individuale, l’insediamento è verificato
con riferimento alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo
agricolo (codice ATECO 01); in caso di persona giuridica coincide con la data
in cui il soggetto “giovane” entra a far parte della compagine sociale,
assumendo il controllo effettivo e duraturo della società. A riguardo la
circolare precisa che un soggetto “giovane” può attribuire la qualifica di
giovane ad un’azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola
volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto “giovane” rivesta una
posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona
giuridica), il premio è erogabile solo in favore dell’azienda agricola nella
quale il soggetto “giovane” risulta essersi insediato per la prima volta.
Con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni la
circolare precisa che lo stesso deve essere posseduto dall’agricoltore nel
primo anno di presentazione della domanda di richiesta di aiuto del pagamento
del premio giovane agricoltore o nell’anno di presentazione della domanda di
accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. Nel
caso delle persone giuridiche, il requisito di giovane agricoltore è
soddisfatto in presenza di un giovane agricoltore che esercita un controllo
effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni
relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il
quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime
per i giovani agricoltori. Come precisato dai Servizi della Commissione, la
verifica di quanto suddetto deve essere eseguita considerando i seguenti elementi:
1. Il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale; 2. Il
giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per
quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica; 3. Il
giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica. La
definizione di giovane così come descritta è applicata anche in riferimento
alla richiesta di titoli dalla riserva nazionale. Si ricorda, infatti, che i
titoli da riserva sono assegnati in via prioritaria ai giovani agricoltori che
presentano la domanda entro il 15 maggio.
Il premio per i giovani agricoltori
Il pagamento del premio per il giovane agricoltore è
concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto (di seguito
titoli) e richiesta dello stesso nella domanda unica di pagamento e corrisponde
al 50 % del valore medio dei titoli (proprietà o affitto), detenuti
dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari. Il pagamento per il
giovane agricoltore è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla
prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane
agricoltore, a prescindere dagli anni trascorsi dall’insediamento, purché tale
presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento.
Tuttavia non è possibile recuperare la mancata erogazione dei pagamenti
avvenuta prima del 1 gennaio 2018. Per comprendere meglio il meccanismo si
riporta il seguente esempio. Giovane agricoltore insediato nel 2010 presenta la
prima domanda di pagamento nel 2015. Secondo la precedente normativa il giovane
aveva diritto al pagamento solo per il 2015 (5 anni dall’insediamento). Secondo
quanto modificato con l’Omnibus, invece, i 5 anni decorrono dalla prima domanda
(nel caso specifico dal 2015). Conseguentemente il giovane potrà percepire
l’aiuto fino alla campagna 2019 (inclusa) senza tuttavia poter recuperare il
pagamento del 2016 e del 2017 in quanto le nuove regole sono entrate in vigore
dal 1 gennaio 2018 (non vi è retroattività).
Con riferimento al pagamento del premio in favore di persone
giuridiche la circolare precisa che il/i giovane/i agricoltore/i debba/no, in
ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento
nell’ambito del regime per i giovani agricoltori (a partire dal primo),
esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto
riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi
finanziari. Di fatto in caso di
cessazione del controllo sulla persona giuridica il pagamento non è più
concesso.
Inoltre, i servizi della Commissione hanno precisato che
qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale e al posto del
soggetto che ha dato il requisito di “giovane” alla persona giuridica nel primo
anno di richiesta del premio subentra un nuovo soggetto “giovane” (non presente
nel primo anno di richiesta del premio), la società non ha più diritto a
percepire il pagamento del premio per il giovane agricoltore.
Infine, relativamente al primo insediamento dello Sviluppo
Rurale le recenti modifiche al regolamento delegato stabiliscono che le
condizioni per l'accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore
che si insedia a capo di un’impresa agricola congiuntamente ad altri
agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane
agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. Per le società, il
controllo del giovane sulla persona giuridica è stabilito conformemente alle
disposizioni in vigore nello Stato membro. Tali modifiche si applicano a partire
dal 1° gennaio 2018.
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