Tante incertezze degli agricoltori sono state finalmente
fugate dalla circolare Agea numero 99157 del 20 dicembre 2018, che fissa le
modalità per dimostrare di essere agricoltore attivo, cioè per poter ricevere
la Pac 2019. Facendo riferimento alla dichiarazione annuale Iva, il decreto
sancisce che per tutte le aziende agricole con volume di affari non superiore
ai 7.000 euro annui, non sussiste più l’obbligo di presentazione né della
dichiarazione annuale Iva né della comunicazione polivalente, ex spesometro.
Tuttavia sussiste l’obbligo di numerare e di conservare tutte le fatture e le
bollette doganali.
Le aziende agricole che intendono avvalersi di questa
esenzione devono depositare i seguenti documenti:
• Dichiarazione sostitutiva nella quale l’agricoltore
dichiara di avvalersi dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione
annuale Iva e della comunicazione polivalente per l’anno precedente quello
della domanda unica.
• Fatture, bollette doganali e documentazione fiscale
dell’attività agricola svolta, che riguarda sia produzione che mantenimento
delle superfici.
Gli altri requisiti dell’agricoltore attivo
Restano inalterati gli altri requisiti da rispettare per
essere agricoltore attivo e dunque ricevere la Pac. Li riassumiamo qui di
seguito.
Fattispecie 1: agricoltore sotto una certa soglia.
L’agricoltore è attivo sotto una certa soglia dei pagamenti diretti totali
ricevuti nell’anno precedente: 5000 euro per le aziende di montagna e in aree
svantaggiate e 1250 euro in tutte le altre zone.
Fattispecie 2: agricoltore iscritto all’Inps. Un agricoltore
iscritto all’Inps come Iap (imprenditore agricolo professionale), Cd
(coltivatore diretto), colono o mezzadro è di fatto “agricoltore attivo”.
Fattispecie 3: partita Iva. È agricoltore attivo chi è in
possesso di partita Iva attiva in campo agricolo, codice ATECO 01.
Il solo possesso di partita Iva è sufficiente per:
• Aziende situate in montagna o in zone svantaggiate
• Agricoltori che iniziano l’attività nell’anno della
domanda.
Per le aziende situate in altre zone non è sufficiente
possedere la partita Iva, ma è necessaria la dichiarazione annuale dell’Iva o
la cosiddetta comunicazione polivalente detta ex spesometro
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