Dal 29 gennaio è possibile
presentare le domande per la pensione “Quota 100”. In base ai dati diffusi, già
nel primo giorno, risultano presentate circa 1500-2000 domande tramite il
portale telematico o patronati.
L’INPS con la circolare n. 11 del
30 gennaio 2019 illustra il Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 con il quale
sono entrate a regime le nuove disposizioni in materia pensionistica proponendo
anche alcuni esempi.
Destinatari della riforma
Possono conseguire il diritto alla
“pensione quota 100” i soggetti che rispettano tutti i seguenti requisiti:
- Età anagrafica non inferiore a
62 anni;
- Anzianità contributiva non
inferiore a 38 anni.
Ai fini del perfezionamento del
requisito contributivo l’INPS precisa che è valutabile la contribuzione a
qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo
restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di
contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto.
Ai fini del conseguimento del
trattamento pensionistico sarà necessaria la cessazione del rapporto di lavoro
dipendente.
Le disposizioni che prevedono
requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al
pensionamento restano valide, ma non trovano applicazione ai fini del
perfezionamento dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione con
“quota 100”.
Cumulo periodo assicurativi
Gli interessati potranno
richiedere il cumulo per intero di tutti i periodi assicurativi versati o
accreditati presso più forme di assicurazione gestite dall’INPS. Qualora vi
fossero delle sovrapposizioni di periodi assicurativi, quelli coincidenti
dovranno essere considerati una sola volta. Ogni gestione determinerà per la
propria competenza il trattamento pensionistico pro-quota.
Per la determinazione del sistema
di calcolo, l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si dovrà accertare con
riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse
gestioni oggetto del cumulo contributivo.
Decorrenza del trattamento
pensionistico
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019
prevede un termine diversificato per il conseguimento del diritto di accesso al
trattamento pensionistico.
Per i lavoratori dipendenti da
datori di lavoro privati (precisamente: diversi da pubbliche amministrazioni e
lavoratori autonomi):
- Possono accedere al trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019 se hanno maturato i requisiti necessari al
31/12/2018;
- Coloro che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2019, potranno accedere alla prima finestra disponibile decorsi
tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
Se il trattamento pensionistico è
a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'Assicurazione
Generale Obbligatoria (AGO - prevista la
generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato-lavoratori autonomi-liberi
professionisti "senza cassa"), la prima decorrenza utile del predetto
trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della
c.d. finestra.
Esempio 1
Un soggetto che matura i
prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico a carico dell’AGO dal 1° settembre 2019. Con
riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia
liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza
utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo
all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i
prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 31 agosto
2019.
Per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni la decorrenza del trattamento potrà avvenire:
- Dal 1° agosto 2019 se avranno
maturato i necessari requisiti entro il 29 gennaio 2019;
- Coloro che maturano i requisiti
dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del
trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti
(c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.
Con riferimento ai predetti
lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una
gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento
è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 1
Un soggetto che matura i
prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 30
novembre 2019.
Con riferimento ai lavoratori in
commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una
gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del
predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura
della c.d. finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i
prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva
dell’AGO dal 1° dicembre 2019.
Pensione quota 100 non cumulabile
con redditi da lavoro
Il comma 3 dell’art. 14 del
Decreto dispone l’incumulabilità del reddito da pensione con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente (anche se volti all’estero) ad eccezione di quelli
derivanti da attività occasionali di lavoro autonomo entro il limite di 5.000
euro annui.
Tale incumulabilità cessa dalla
data in cui decorrono i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Requisiti per il diritto alla
pensione anticipata
La circolare INPS riprende gli
articoli che prevedono la possibilità di conseguire il diritto alla pensione
anticipata ed in particolare indica le seguenti casistiche:
- perfezionamento, nel periodo
compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e
di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi
assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate
dalla norma e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura
della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla
gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento
pensionistico (cfr. articolo 14);
- perfezionamento, nel periodo
compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a
42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo
il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);
- perfezionamento, entro il 31
dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un’età
anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se
lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le
lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla
maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr.articolo 16);
- perfezionamento, nel periodo
compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un’anzianità
contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del
prescritto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).
Fonte: ConsulenzaAgricola.it
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