Con un intervento per il quale i più non sentivano proprio
il bisogno, il legislatore ha modificato la disciplina della vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli, introdotta nel 2001 dalla “Legge di
orientamento e modernizzazione del settore agricolo”. L’articolo 4 dell’appena
citata legge, regolamenta (solo) l’aspetto amministrativo della vendita diretta
effettuata dagli imprenditori agricoli, singoli ed in forma associata. A
condizione che siano iscritti nel Registro delle imprese, gli imprenditori
agricoli possono vendere su tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli
provenienti in misura prevalente dalla propria attività agricola, senza
sottostare alla disciplina amministrativa del commercio al dettaglio (D.Lgs
114/1998).
Rispettato il requisito della prevalenza delle proprie
produzioni, l’unico limite posto fino al 2018, è quello dei ricavi ottenuti
dalla vendita dei prodotti acquistati da terzi, che non devono superare
nell’anno precedente i 160mila euro per le imprese individuali, i 4milioni di
euro per le società. La norma in questione non si pronunciava in merito alla
“natura merceologica” dei prodotti prima acquistati e poi ceduti come tali
dall’imprenditore agricolo insieme alla propria produzione. Il dubbio che un
produttore di ortaggi potesse vendere anche frutta acquistata da terzi aveva
affascinato gli esperti del settore ma era stato gestito con il sano buon
senso: l’imprenditore rispettava la norma anche se vendeva prodotti non
rientranti nel settore merceologico proprio, all’imprescindibile condizione che
i prodotti acquistati rientrassero nell’ambito della produzione primaria
(agricola) e nel rispetto dei limiti di ricavi di cui sopra. La novità
introdotta con la legge di Bilancio introduce quella che pare essere una nuova
modalità di vendita diretta dei prodotti acquistati da terzi: gli imprenditori
agricoli possono vendere in misura non prevalente i prodotti agricoli
acquistati da altri imprenditori agricoli, se non appartengono allo stesso
comparto merceologico di quelli prodotti in proprio, nel rispetto della
prevalenza misurata in temine di ricavi. In attesa di chiarimenti da parte del
Ministero dell’agricoltura, oggi possiamo quindi individuare due possibili
modalità di vendita diretta di prodotti acquistati da terzi:
- Prodotti agricoli acquistati da terzi rientranti nel
proprio comparto merceologico, con limite a 160mila euro di ricavi se ditta
individuale e 4milioni di euro se società, nel rispetto della prevalenza dei
ricavi ottenuti dalla propria produzione nell’anno precedente.
- Prodotti agricoli che NON appartengono al medesimo
comparto merceologico dei propri, acquistati da imprenditori agricoli, i cui
ricavi sono in misura NON prevalente rispetto ai ricavi ottenuti nell’anno
precedente dalla vendita dei propri prodotti.
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