
Le proposte sono le più disparate, segno forse di una grande
preoccupazione.
Da chi ha proposto di portare la soglia da 400 mila euro a 1
milione di euro ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati dal prossimo
1° luglio a chi, - come nella seduta del 10 giugno -, ha proposto una dilazione
dei termini per la trasmissione e la non applicazione di sanzioni per l’invio
dei dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
In particolare, la dilazione dei termini di trasmissione
(attualmente proposta in 12 giorni, fermo restando gli obblighi connessi alla
liquidazione dell’IVA), pare sia anche supportata dall’esigenza di
limitare o addirittura escludere i
casi di deroga a tale adempimento nel
caso di aree in cui tecnicamente non è possibile disporre di connessioni alla
rete internet, indispensabile trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate.
Infatti, in base ai dati forniti dall’AGCOM, l’entità della popolazione priva
di copertura del servizio sarebbe veramente esigua.
Ad oggi non pare vi sia invece l’intenzione di un rinvio
generalizzato al 1° gennaio 2020.
Chi deve provvedere all’invio dei corrispettivi tramite web
Ricordiamo che l’obbligo della trasmissione telematica dei
corrispettivi decorre in via generale dal 1° gennaio 2020 ed è anticipato al 1°
luglio 2019 per i soggetti che nell’anno 2018 hanno avuto un volume d’affari di
oltre 400 mila euro.
La trasmissione dei corrispettivi deve essere effettuata
mediante registratori di cassa appositamente abilitati o, in alternativa, con
una procedura web messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le imprese non saranno tenute a rilasciare alcun documento
fiscale ai consumatori. Potranno in alternativa essere rilasciati dei documenti
“commerciali” al fine di mettere nelle condizioni l’acquirente di disporre di
un documento di controllo, di una ricevuta ai fini dell’attivazione di una
eventuale garanzia sul prodotto acquistato o per la detrazione del costo
sostenuto. In tal ultima ipotesi, il documento commerciale integrato del codice
fiscale dell’acquirente avrà valenza anche ai fini fiscali.
Restano comunque esclusi, almeno fino al 31 dicembre
2019, i soggetti che effettuano le
operazioni indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 che tutt’oggi non
sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
Ricordiamo che alla lettera c) dell’art. 2 del D.P.R. n.
696/1996 sono incluse le cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte
della Tabella A effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime
speciale IVA (art. 34, D.P.R. n. 633/1972).
Saranno inoltre escluse fino al prossimo 31 dicembre le
operazioni collegate e connesse a quelle esonerate sopra indicate, nel caso
rappresentino una quota non superiore al 1% del volume d’affari dell’anno 2018.
I soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al sistema
tessera sanitaria, potranno adempiere agli obblighi comunicativi dei dati
necessari ad alimentare il database degli oneri detraibili in sede di
dichiarazione dei redditi direttamente tramite la trasmissione telematica dei
corrispettivi.
In ultima ipotesi, i contribuenti potranno optare per
l’emissione della fattura elettronica. Tale opzione risulta però agevole solo
per quei contribuenti che effettuano poche operazioni.
Credito d’imposta per l’’acquisto o l’adattamento de
registratore
Con il provvedimento del 28 febbraio 2019, l’Agenzia ha
chiarito che per ogni misuratore fiscale telematico sarà possibile ottenere un
contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in
caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Il contributo, valido per le spese sostenute nel 2019 e nel
2020, sarà concesso in forma di credito d’imposta, utilizzabile in
compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica
dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa
all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. Inoltre, per richiedere
il contributo è richiesto che il pagamento del corrispettivo dovuto sia
avvenuto con modalità tracciate.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella
dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude
l’utilizzo.
Attivazione del nuovo registratore telematico
Le imprese che devono installare e attivare un registratore
telematico per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi devono
preventivamente accreditarsi presso l’Agenzia delle Entrate.
Effettuata la procedura di accreditamento l’installazione
viene effettuata dal rivenditore o dall’installatore. Una volta installato il
registratore funzionerà esattamente come i precedenti modelli.
Fonte: Consulenza Agricola.it
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