
I ricavi ottenuti dalla vendita dei propri prodotti deve
essere prevalente rispetto a quanto ottenuto dal totale dei prodotti acquistati
da altri imprenditori agricoli. Con una recente circolare l’Inps è intervenuto
per fornire alcune precisazioni al fine di inquadrare correttamente l’attività
di vendita diretta ai fini contributivi.
L’Inps chiarisce che per quanto attiene la necessità che i
prodotti debbano essere “direttamente acquistati da altri imprenditori
agricoli”, si deve intendere l’assenza di una qualsivoglia intermediazione commerciale
tra produttore e venditore: il trasferimento dei prodotti da destinare alla
vendita al dettaglio deve vedere quali protagonisti i soli imprenditori
agricoli. Per la valutazione della prevalenza, l’Inps ritiene che deve essere
operata in relazione al solo fatturato, non alla quantità di prodotti
acquistati da terzi. Rispettati questi requisiti
la vendita diretta si considera un’attività agricola a tutti
gli effetti, soggetta quindi contribuzione agricola unificata. L’Istituto ha
inoltre fornito alcune indicazioni su come compilare la denuncia aziendale in
caso di impresa agricola che svolge anche attività di vendita diretta. Essendo
imprescindibile dallo svolgimento di un’attività “tradizionale” di
coltivazione e allevamento, le giornate relative alla
vendita diretta devono essere inserite nel campo “Note” del modello DA.
Le giornate comunicate all’Inp – specifica Dimensione
Agricoltura – come dedicate alla vendita diretta, non dovranno in alcun modo
superare le giornate dedicate alla coltivazione e allevamento svolte sul fondo
rustico.
Nessun commento:
Posta un commento