
Il 17 giugno è il giorno di scadenza per la presentazione
delle domande iniziali e delle domande di modifica. Per le domande di ritiro
parziale la data di presentazione è valida fino al momento in cui viene
comunicata all’agricoltore l’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore.
Per quanto riguarda la presentazione tardiva della domanda
unica inziale l’Agea spiega che il ritardo massimo può essere di 25 giorni
civili che partono dal 17 giugno con termine ultimo dunque del 12 luglio. In
questo caso l’agricoltore subisce una decurtazione dell1% per ogni giorno
lavorativo di ritardo. In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale
per l’attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, la
decurtazione per ogni giorno lavorativo di ritardo è del 3%.
Anche per la presentazione in ritardo della domanda di
modifica il taglio è dell’1%. Tale riduzione non si applica all’aiuto de
minimis richiesto per il grano duro. L’Agea precisa che le domande iniziali e
di modifica pervenute oltre il 12 luglio sono irricevibili.
Nella stessa circolare l’Agenzia fornisce ulteriori
precisazioni su “superfici ammissibili”, “pagamento di base” e “Istruzioni
operative”. Per esempio per quanto riguarda le superfici dichiarate a tartufo
definisce che sono ammissibili solo se si tratta di impianti di colture
permanenti micorrizate con l’uso cioè della tecnica utilizzata per incrementare
la produzione, mentre sono escluse le superfici boscate.
A decorrere dalla campagna 2019 le superfici coltivate a
castagno da mensa sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui siano
classificate quali colture permanenti nel GIS (sistema di informazione
geografica), altrimenti deve essere richiesto dal produttore un riesame
dell’uso del suolo.
Fonte: Coldiretti Giovani Imprese
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