
L’obbligo era già stato previsto dall’art. 15 del D.L. n.
179/2012, convertito nella Legge 221/2012, il quale prevedeva che commercianti
e professionisti si dotassero del POS.
Tale obbligo, tuttavia, non era assistito dalla previsione
delle sanzioni attraverso la Legge, come evidenziato dal parere del Consiglio
di Stato n. 1446/2018.
La bozza del Decreto Fiscale, invece, interviene su questo
punto, annunciando l’introduzione di una sanzione pari a 30 euro incrementata
del 4% del valore della transazione per i soggetti inadempienti.
Soggetti obbligati
Il comma 4 dell’art. 15 del D.L. n. 179/2012 prevede che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano
l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso
carte di debito. Sono in ogni caso fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231“.
Inoltre, indicando genericamente “i soggetti che effettuano
l’attività di vendita di prodotti”, riteniamo che la norma intenda includere
ogni attività di vendita, compresa quindi anche la vendita diretta effettuata
dai produttori agricoli.
Rilevazione della violazione
La violazione che viene sanzionata è la mancata accettazione
di un pagamento con carta di debito o carta di credito da parte del soggetto
obbligato.
Quindi, da una prima lettura della norma, appare che la
violazione avvenga solo nel caso in cui il cliente chieda esplicitamente al
soggetto obbligato di effettuare il pagamento del bene o della prestazione del
servizio con modalità elettronica e che il commerciante, artigiano o
professionista si rifiuti esplicitamente.
Pertanto, se il cliente rinuncia spontaneamente al pagamento
elettronico, la sanzione non potrà mai essere applicata. Inoltre, la
rilevazione della violazione, stando alla previsione attuale, potrà avvenire
solo a seguito del rifiuto dell’esercente e non per la mancata presenza del
POS.
Autorità preposta all’irrogazione della sanzione
La violazione dovrebbe essere accertata da un funzionario
competente, anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, su istanza del
cliente e poi trasmessa al prefetto del territorio nel quale la violazione si è
concretizzata, essendo applicabile la disciplina sulle sanzioni amministrative,
come prevista dalla legge 689/1981.
Fonte: Consulenza Agricola
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