
Fatture duplicate
Il caso sottoposto all’Agenzia è quello di un’impresa che
nel 2019, per un errore tecnico del proprio software, ha trasmesso delle
fatture elettroniche già fatturate precedentemente nel corso del 2017 e del
2018 e per le quali aveva provveduto ai relativi adempimenti IVA.
L’istante chiedeva quindi all’Agenzia se si fosse potuto
procedere alla correzione dell’errore tramite emissione di note di variazione
ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia nella risposta 395/E, premettendo che il SdI
effettua una serie di controlli per verificare l’unicità delle fatture inviate
al fine di impedire l’invio di documenti già trasmessi (identificativo
cedente/prestatore, anno della fattura, numero della fattura), ha confermato
che è possibile procedere all’emissione di una nota di variazione indicando,
nel campo causale, la descrizione “storno totale della fattura per errato invio
tramite SdI”.
Il soggetto emittente dovrà poi darne comunicazione ai
destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiano detratto l’IVA e
dedotto i costi da esse rappresentati, in quanto le note di variazione ricevute
non devono partecipare alla liquidazione periodica e non vanno annotate in
contabilità, fermo restando l’obbligo della loro conservazione.
L’Agenzia ha però ricordato che qualora i duplicati delle
fatture non abbiano partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le
note di variazione non consentono il recupero in detrazione dell’IVA a debito.
Corrispettivi oggetto di fatturazione
Nel secondo quesito, oggetto della risposta n. 394/E,
l’Agenzia è intervenuta fornendo indicazioni ad un esercente che nell’ambito
della propria attività di bar pasticceria si trovava ad accettare ticket
restaurant effettuando anche la vendita di biglietti ed abbonamenti degli
autobus.
Relativamente ai ticket restaurant, l’istante segnalava che
il registratore di cassa provvede giornalmente all’invio dell’importo
complessivo dei corrispettivi, comprensivo della quota che viene
successivamente fatturata al gestore dei ticket. Il timore dell’istante era
dovuto al fatto che vi fosse una duplicazione dei ricavi e dell’IVA per il
fatto che gli stessi valori pervengono al SdI tramite il flusso dei
corrispettivi e contemporaneamente tramite quello della fattura elettronica.
L’Agenzia ha confermato che è corretto l’invio al SdI dei
corrispettivi comprensivo dei valori che poi saranno fatturati, così come
avviene per i corrispettivi non riscossi. In tal caso però l’esigibilità
dell’IVA le la conseguente rilevanza come ricavo si realizzano al pagamento del
ticket o all’emissione della fattura che ne precede il pagamento. La
duplicazione di tali valori sarà considerata dall’Ufficio.
La stessa ipotesi vale nel caso in cui, a seguito
dell’emissione di un documento commerciale il cliente richieda l’emissione
della fattura che ne riporti gli estremi.
Infine, nel caso di vendita dei biglietti dell’autobus, a
cui segue la fatturazione dell’aggio, non è obbligatorio emettere il documento
commerciale all’atto della cessione del titolo di viaggio in quanto l’IVA è
assolta a monte dal gestore del servizio (art. 74 D.P.R. n. 633/1972) e il
rivenditore dovrà provvedere successivamente a documentare esclusivamente il
proprio compenso tramite F.E.
Fonte: Consulenza Agricola
Link: https://consulenzaagricola.it/circolari/fiscale/11842-fatture-elettroniche-duplicate-e-corrispettivi-oggetto-di-fattura-ecco-i-chiarimenti-dell-agenzia
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