Dal primo luglio di quest'anno scatta l'obbligo del
pagamento tracciato, disposto dalla Legge di bilancio 2018 che prevede il
divieto di corrispondere retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai
lavoratori/collaboratori.
Rientrano nel campo di applicazione della norma:
- tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente
dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto (tempo indeterminato,
determinato, intermittente, apprendistato ecc..),
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle
cooperative con i propri soci.
Le predette disposizioni non sono invece applicabili ai
rapporti di lavoro:
- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, Dlgs n. 165/2001;
- domestico o comunque rientranti nell'ambito di
applicazione dei Ccnl per gli addetti ai servizi familiari e domestici,
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale.
Dal primo luglio 2018, i datori di lavoro/committenti
dovranno quindi corrispondere la retribuzione/compensi ai
lavoratori/collaboratori tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei
seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato
dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore
o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui
il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea
retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore
a sedici anni.
La Coldiretti ricorda che anche gli anticipi vanno pagati in
modo tracciato e devono essere esposti sulla busta paga del mese di
riferimento. Per i trasgressori è prevista l'applicazione di una sanzione da
mille a 5mila euro.
Fonte: Coldiretti
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