
azienda_agricolaLa problematica nata da quel momento (era il
2005) e trascinatasi fino ad oggi, verteva sulla estendibilità della
limitazione anche alle società di persone. Ricordiamo che a differenza delle
società di capitali e cooperative, per le società di persone non vi è la
necessità che allo IAP persona fisica siano assegnati poteri di amministrazione
della società essendo sufficiente che sia socio della stessa società. Il senso
letterale della norma e la sua limitazione quindi, non può che rimandarsi alle
sole società di capitale e cooperative che, per poter essere qualificate IAP,
devono avere una persona con la qualifica o le caratteristiche dello IAP, al quale
vengono assegnati poteri di amministrazione (anche socio per le cooperative).
Questa interpretazione è stata recentemente confermata dal Ministero per le
politiche agricole e forestali, che con una nota ha affermato che lo IAP può
attribuire la qualifica, in quanto dotato di poteri di amministrazione, ad una
sola società di capitale o cooperativa. Il lettore più esperto a questo punto
potrebbe obbiettare che in questo modo il “mercimonio” potrà comunque attuarsi
nell’ambito delle società di persone.
Certamente è un’osservazione non priva di fondamento, ma che
trova (o dovrebbe trovare) una limitazione imposta dall’Inps per
l’iscrivibilità dello IAP ai fini previdenziali, requisito essenziale
quest’ultimo per beneficiare dei vantaggi fiscali (ma non solo). Intanto, la
persona fisica IAP dovrà essere socio della società che ambisce a qualificarsi
IAP e questo già non è poca cosa. Nella quasi totalità dei casi poi, non sarà
sufficiente l’attribuzione di una insignificante quota di partecipazione, dato
che in quei termini lo IAP iscritto come tale negli elenchi regionali, non
verrà poi iscritto all’Inps in quanto le ore lavoro (e magari anche il reddito)
assegnate in proporzione alla percentuale di partecipazione alla società, non
raggiungeranno il minimo previsto. Vicenda chiusa quindi, almeno per il
momento.
Fonte: Agricultura.it
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