
Il decreto definisce i requisiti minimi e le modalità
relative alle attività di agricoltura sociale di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 18 agosto 2015, n. 141.
Cos’è l’agricoltura sociale?
La legge 18/8/2015 n. 141, recante disposizioni
sull’agricoltura sociale, ha riconosciuto che le attività esercitate
dall’imprenditore agricolo, finalizzate allo sviluppo di interventi e di
servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo,
sono da considerarsi a tutti gli effetti attività connesse ai sensi del terzo
comma dell’art. 2135 c.c.
All’agricoltura sociale è affidato lo scopo di facilitare
l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone,
alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in
particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
La legge n. 141/2005 definisce come attività di agricoltura
sociale quelle relative a:
• inserimento
di persone disabili, lavoratori svantaggiati, minori in età lavorativa inseriti
in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
• prestazioni
e attività sociali per le comunità locali (promuovere, accompagnare e
realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione
sociale e lavorativa, di ricreazione e servizi utili per la vita quotidiana);
• prestazioni
e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e
riabilitative anche attraverso l’ausilio di animali allevati e coltivazione
delle piante;
• progetti
finalizzati all’educazione ambientale e culturale, alla salvaguardia della
biodiversità, alla conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di
fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, iniziative di
accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà
sociale, fisica e psichica.
Per poter esercitare l’attività di agricoltura sociale
occorre rispettare i requisiti minimi richiesti dal decreto pubblicato lo
scorso 20 giugno e dai provvedimenti attuativi delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano. In particolare, occorrerà ottenere il
riconoscimento di operatore di agricoltura sociale. Chi esercita già tale
attività da almeno due anni, sulla base di norme regionali preesistenti, potrà
ottenere un riconoscimento provvisorio.
I requisiti minimi per le diverse attività contemplate per
“l’agricoltura sociale”
Il D.M. 12550 ribadisce che le attività ammesse per
l’esercizio dell’agricoltura sociale devono essere svolte dagli imprenditori
agricoli di cui all’art. 2135, in forma singola o associata, e dalle
cooperative sociali di cui all’art. 8 della L. 391/1991. L’attività potrà avere
anche carattere stagionale, fermo restando il rispetto della continuità anche
nelle annualità successive a quelle in cui avviene il riconoscimento delle
autorizzazioni.
Ove richiesto dalle normative di ogni singolo settore, le
attività saranno svolte in collaborazione con i servizi sociosanitari e gli
Enti territoriali competenti tramite apposite convenzioni o altre forme
contrattuali riconosciute delle norme vigenti.
L’articolo 2 del D.M. fissa i requisiti minimi e le modalità
per le attività di inserimento socio lavorativo, attraverso percorsi stabili di
inclusione socio-lavorativa e mediante l’utilizzo di forme contrattuali
riconosciute dalla legge vigente. Nel caso di tirocini, andranno verificate e
certificate le competenze acquisite dai tirocinanti.
I soggetti che potranno essere destinatari di tali percorsi
devono essere costituiti da:
• almeno 1
unità lavorativa per aziende fino a 15 addetti;
• almeno 2
unità lavorative per aziende con un numero di addetti compreso tra 16 e 20
unità;
• almeno il
10% del totale degli addetti per aziende con oltre 20 addetti.
Le attività che prevedono prestazioni e attività sociali e
di servizio per le comunità (art. 3 del D.M.12550/2018) devono essere volte
prevalentemente presso l’azienda agricola. Pertanto, potranno essere svolte
anche al di fuori delle proprietà fondiarie dell’impresa, purché siano attività
funzionali alla valorizzazione del territorio.
Tali attività sono svolte dagli imprenditori agricoli o
dalle cooperative sociali già menzionati, i quali possono avvalersi di
specifiche figure professionali preposte all’erogazione di servizi che richiedono
specifici requisiti previsti dalla normativa di settore.
Le prestazioni che affiancano e supportano terapie mediche,
psicologiche e riabilitative (art. 4 del D.M.12550/2018) devono essere svolte
prevalentemente presso l’azienda agricola. Quando la conoscenza o la fruizione
della flora, della fauna e dei prodotti necessitino di recarsi all’esterno
della struttura aziendale ciò sarà possibile, ma in via non prevalente, e potrà
avvenire anche per lo svolgimento di attività mirate alla valorizzazione del territorio,
della cultura e delle tradizioni.
Tali attività sono svolte in collaborazione con soggetti
pubblici e privati, tenendo conto anche dei Piani sanitari nazionali e
regionali per una durata minima stabilita da ciascuna amministrazione
regionale. Anche in questa ipotesi è richiesta la presenza di figure
professionali specializzate al fine di consentire lo svolgimento delle
attività. La presenza di tali figure potrà essere dimostrata anche tramite
accordi collaborazioni o convenzioni.
Tra le attività comprese in questa categoria vi sono quelle
previste dalle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli
animali (IAA)” di cui all’accordo Stato-Regioni e Province autonome del
25/03/2015:
• terapia
assistita con animali (TAA);
• educazione assistita
con Animali (EAA);
• attività
assistita con animali (AAA).
• interventi
di interazione uomo-anomale-ambiente finalizzati a migliorare le condizioni di
salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone con l’ausilio di
animali allevati direttamente in azienda, nonché le terapie orto-culturali.
L’avvio di questa tipologia di attività, ove previsto dalla
normativa di settore, prevede la notifica alle autorità sociosanitarie
competenti.
Le attività finalizzate all’educazione ambientale e alimentare,
alla salvaguardia della biodiversità e alla diffusione della conoscenza del
territorio (art. 5 del D.M. 12550) devono essere realizzate attraverso progetti
rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociali, fisica e
psichica anche in collaborazione con suole di ogni ordine e grado.
Rientrano in questa tipologia di attività anche gli orti
sociali, attività che potrà essere esercitata sia su terreni privati che
pubblici, purché sia svolta da operatori riconosciuti dell’agricoltura sociale.
Tali attività possono essere svolte anche nell’ambito delle
fattorie didattiche: in tal caso si rimanda alla normativa regionale specifica.
Le suddette attività possono anche essere svolte
contemporaneamente dallo stesso soggetto purché vengano soddisfatti i requisiti
minimi previsti per ognuna delle attività svolte.
Le strutture dedicate all’agricoltura sociale mantengono i
requisiti di ruralità e non necessitano del cambio di destinazione d’uso, ma
devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, accessibilità ed altre norme igienico-sanitarie previste per
le singole attività effettivamente svolte.
Fonte: Consulenza Agricola.it
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