
Il provvedimento, tanto atteso da ben 22 anni, disciplina
gli interventi di tutela ambientale sulle aree agricole e di allevamento. Sette
gli articoli e 5 gli allegati che definiscono le procedure da seguire per
caratterizzare le aree.
La bonifica delle aree agricole ha una procedura più snella
e ha l’obiettivo di preservare la risorsa suolo nella sua interezza, tuttavia
segue la logica degli interventi di settore. Le Csc (Concentrazioni Soglia di
Contaminazione) indicano i livelli di contaminazione dei suoli superati i quali
occorre caratterizzare l’area ed eseguire un’analisi di rischio-sito specifica
per il calcolo delle concentrazioni soglie di rischio (Csr). Se i livelli Crs
sono superati occorre procedere alla bonifica dell’area; però, poiché il suolo
va restituito all’uso agricolo gli interventi devono essere il più possibile
“soft” e rimozione, trasporto, scavo e lavaggio sono tecniche residuali.
Il regolamento definisce l’area agricola come <porzione
di territorio destinata alle produzioni agroalimentari, cioè quelle attività di
coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati
al consumo umano o all’alimentazione di animali per il consumo umano>.
La caratterizzazione dell’area va effettuata <al
verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminarla>.
Il che avviene quando, superati i valori di Csc, si è in attesa di
caratterizzazione e analisi del rischio sanitario per vedere se si sono
superate le Csr. Solo allora il responsabile dell’inquinamento pone in essere
le misure di prevenzione e messa in sicurezza e ne dà comunicazione agli enti
competenti (regione, provincia, comune, ARPA, ASL e, se l’area è un sito di
bonifica nazionale (Sin) anche al Ministero dell’Ambiente. Se dopo la
caratterizzazione, e Csc non sono superate, dopo 90 giorni il procedimento è
concluso.
Nelle more di valutazione del rischio l’ASL stabilisce
misure che garantiscano la sicurezza alimentare ed effettua opportuni controlli
sui prodotti in relazione ai parametri per i quali si è avuto il superamento
delle Csc.
Anche per le aree agricole si pone il problema del
proprietario incolpevole, perché il responsabile dell’inquinamento non è sempre
reperibile. In tal caso il decreto dispone che il proprietario o il gestore
dell’area che rilevi il superamento delle Csc deve comunicarlo a tutte le
amministrazioni indicate e attuare le misure di prevenzione.
da: Il Sole 24 Ore, 14/6/2019
Nessun commento:
Posta un commento