
Si tratta di una questione che ha impegnato la
giurisprudenza per lungo tempo e, alla fine, ha richiesto un intervento del
legislatore che tuttavia, dopo una rilettura delle norme interessate e alla
luce del consolidamento di un certo orientamento giurisprudenziale, è sembrato
anche superfluo.
Occorre ricordare che, vigente l’Ici, disciplinata dal
D.Lgs. 504/1992, le agevolazioni in materia di agricolturaerano concentrate in
due norme:
• l’articolo
2, che considerava non fabbricabili le aree coltivate;
• l’articolo 9
che prevedeva delle riduzioni del carico fiscale sui terreni agricoli;
Entrambe le agevolazioni erano destinate a una ben precisa
platea di soggetti: i coltivatori diretti imprenditori agricoli che esplicano
la loro attività a titolo principale e che conducono direttamente i terreni
medesimi. Dal tenore letterale della norma, era chiaro che essa dovesse trovare
applicazione soltanto nei confronti degli agricoltori persone fisiche.
Con l’introduzione dell’Imu, l’articolo 13, comma 2, D.L.
201/2011, ha precisato che:
“I soggetti richiamati nell’articolo 2, comma 1, lett. b),
secondo periodo, del D.Lgs. 504/92, sono individuati nei coltivatori diretti e
negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs.
99/2004 e ss.mm., iscritti nella previdenza agricola”.
Contestualmente, al termine di un travagliato parto
normativo, veniva anche ridisegnata la mappa delle agevolazioni riservate al
mondo agricolo in materia di Imu; in particolare, la Legge di Stabilità 2016,
esentava dal pagamento delle imposte i terreni ubicati in luoghi ben
individuati e, in ogni caso, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Con questa disposizione, il legislatore di fatto escludeva
dall’assoggettamento a imposta la gran parte dei terreni agricoli, a
prescindere dal soggetto possessore.
Restava però l’interesse sulla cosiddetta “finzione di
inedificabilità” di cui potevano continuare a beneficiare soltanto i terreni,
ancorché edificabili, ma posseduti e condotti da “coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004”.
Era evidente che, con il passaggio dall’Ici all’Imu, il
legislatore aveva voluto allinearsi alle nuove normative sui soggetti operanti
in agricoltura.
Il richiamo all’articolo 1 D.Lgs. 99/2004, pertanto, non
poteva che ricomprendere anche le società agricole, purché qualificate da un
soggetto (amministratore o socio, secondo le prescrizioni normative) a sua
volta iscritto nella gestione previdenziale.
Nonostante l’evidenza, molti Comuni, in modo del tutto
arbitrario, negavano l’agevolazione agli imprenditori agricoli in forma
societaria, mal interpretando una normativa che sembrava inequivocabile, come
confermato sia dallo stesso Mef nelle risoluzioni 20535/2016 e 1/2018, sia
dalla giurisprudenza, in particolare dalla Cassazione 28062/2018 che correggeva
in modo perentorio e definitivo errori evidenti commessi dai Collegi giudicanti
di grado inferiore.
Evidentemente, la presenza di contenzioso pregresso
sull’argomento e la tendenza di alcuni Comuni a perseverare nella propria
posizione, ha indotto il legislatore a intervenire con una norma interpretativa
che, a questo punto, dovrebbe tacitare ogni pretesa e azzerare le cause in
essere.
Possono tuttavia ancora presentarsi alcune situazioni ambigue:
1. nella
risoluzione 1/DF del 28 febbraio 2018, il Mef ha precisato che “ai fini Imu
sono esenti tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati,
indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi ai sensi dell’articolo 1
comma 13 della L.208/2015, e sono considerati non fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dagli stessi soggetti”. Sembrerebbe pertanto poter
legittimamente fruire dell’agevolazione, la srl agricola qualificata da un
soggetto pensionato, purché questi mantenga l’iscrizione nella previdenza
agricola;
2. nella
risoluzione 20535/2016 del 23 maggio 2016, lo stesso Mef ha stabilito che le
agevolazioni in questione “si applicano anche nel caso in cui i coltivatori
diretti e Iap, persone fisiche iscritte nella previdenza agricola, abbiano
costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o
comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci,
continuano a coltivare direttamente”. In questo caso può essere invocata
l’applicazione dell’articolo 3 D.Lgs. 228/2001 che estende ai soci delle
società di persone esercenti attività agricole, se Cd o Iap, le agevolazioni
tributariestabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso delle predette qualifiche.
Autore: Alberto Rocchi e Massimo Bagnoli
Fonte: Euroconfercnce
News
Nessun commento:
Posta un commento