Con l'approssimarsi della campagna estiva, le imprese
agricole devono prestare attenzione a quanto stabilito dalla normativa in
materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali.
La disciplina è complessa e rappresenta un onere non
indifferente per aziende, che già debbono fare i conti con costi medi più alti
rispetto a quelli delle imprese di molti Paesi concorrenti che producono e
vendono i medesimi prodotti. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda,
consulente di Fruitimprese, un chiarimento sulla disciplina in questione.
"In linea di principio - esordisce l'avvocato - per
quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro può far
accertare l'idoneità al lavoro del dipendente solo agli Enti pubblici preposti.
Costituiscono eccezione le visite mediche pre-assuntive e quelle periodiche
quando è prescritta la sorveglianza sanitaria. Tale sorveglianza è attuata
attraverso il Medico Competente (MC). Questi è tenuto a valutare la compatibilità
tra condizioni di salute e compiti lavorativi, eventuali stati
d'iper-suscettibilità individuale e l'efficacia delle misure di prevenzione dei
rischi attuate in azienda.
FP (FreshPlaza): Quali sono i casi in cui è prescritta?
GR (Gualtiero Roveda): La sorveglianza è imposta quando i
lavoratori sono esposti a rischi di natura fisica (es.: rumori o vibrazioni),
chimica (es.: presenza di un rischio residuo derivante dall'uso di
fitofarmaci), biologica (es.: utilizzo di preparati microbici per la difesa
delle piante), alla movimentazione manuale dei carichi e addetti ai
videoterminali. E' anche obbligatoria quando, pur non essendo prevista, è
richiesta dal lavoratore e il medico la ritenga correlata ai rischi
professionali.
FP: E' facile capire quando scatta l'obbligo?
GR: In alcuni casi è facile rilevare l'esistenza
dell'obbligo, in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un fattore
di rischio, come nel caso ad esempio di una mansione che richieda la
movimentazione manuale di carichi pesanti. In altri, no: l'obbligo emerge dalla
valutazione della situazione di rischio e sussiste solo se il grado di
esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la
sorveglianza sanitaria. In pratica non è sempre facile definire in modo
inequivoco la sussistenza o meno dell'obbligo, soprattutto in presenza di
mansioni che espongono a una molteplicità di fattori di rischio ma di bassa
consistenza.
FP: E' obbligatoria la visita medica all'atto
dell'assunzione di un lavoratore?
GR: Sì, se l'assunzione è effettuata per una mansione
sottoposta a sorveglianza sanitaria. Al datore di lavoro è lasciata solo la
possibilità di scegliere se eseguirla prima o contestualmente all'assunzione.
Per alcune lavorazioni è, tuttavia, sempre obbligatoria, come nel caso degli
addetti alla manipolazione alimenti e bevande, degli autisti e dei lavori
pericolosi.
FP: C'è una procedura semplificata per i lavoratori
stagionali?
GR: Sì. A condizione, però, che svolgano presso la stessa
azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno,
limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici
requisiti professionali e non addetti a lavorazioni con rischi specifici. Se,
invece, sono addetti a compiti che comportano esposizione a rischi specifici,
deve essere garantita loro l'effettuazione della normale sorveglianza
sanitaria. Per agevolare l'adempimento è previsto che gli enti bilaterali e gli
organismi paritetici del settore, nazionali o territoriali, possano effettuare
convenzioni con le Asl. In questo caso il medico competente non è tenuto a
effettuare la visita degli ambienti di lavoro per le lavorazioni agricole di
riferimento e il giudizio di idoneità opera i suoi effetti nei confronti di
tutti i datori di lavoro per cui opera la convenzione.
FP: Se in base alla Valutazione dei Rischi per la mansione
specifica non sono previsti rischi particolari la visita può essere omessa?
GR: Se non è prevista sorveglianza sanitaria, non si può
effettuare né visita preventiva, né periodica.
FP: Se per la mansione sono, invece, stati rilevati rischi
specifici?
GR: Allora deve essere effettuata la visita preventiva
pre-assuntiva. Il costo della sorveglianza sanitaria, comprendente gli
eventuali, necessari accertamenti mirati, è a carico del datore di lavoro e non
deve comportare alcun aggravio di costi per i lavoratori.
FP: Qual è il periodo di validità della visita medica?
GR: Per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria la
periodicità degli accertamenti è generalmente annuale, salvo diversa specifica
previsione o indicazione del medico competente. Per gli stagionali di cui
abbiamo detto, la visita ha invece validità biennale: il lavoratore, dichiarato
idoneo al termine della visita medica preventiva, può prestare la sua opera
senza la necessità di ulteriori accertamenti sanitari, svolgendo un'attività
stagionale. Ovviamente l'effettuazione e l'esito della visita medica deve
risultare da apposita certificazione che il datore di lavoro è tenuto ad
acquisire.
FP: Le Organizzazioni dei lavoratori spesso denunciano che
l'obbligo in questione non è sempre osservato.
GR: Il problema è complesso. Vi sono costi da sostenere e
rilevanti ostacoli di tipo organizzativo, dovuti alla presenza di grandi numeri
di lavoratori concentrati in brevi periodi temporali. E' necessario
semplificare il sistema. A mio avviso dovrebbe prevedersi che sia il lavoratore
ad attivarsi per tempo per ottenere, dal proprio medico di base o dall'ASL, il
certificato d'idoneità per le mansioni più diffuse nell'annata agricola, con il
relativo costo posto a carico della collettività. Ciò sia per distribuire in un
maggior arco temporale l'incombente, sia per non far ricadere sull'azienda
agricola, prima datrice di lavoro, l'onere di un adempimento che alla fine è
d'interesse super-individuale.
Intervista tratta da Freshplaza
Autore: Cristiano Riciputi
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