
Assegnazione di gasolio ai contoterzisti per i trasferimenti
da applicarsi a ogni singolo intervento: il precedente valore di 3,5
litri/ettaro sale a 6 litri/ettaro.
Incremento dei valori per diserbi e trattamenti: per i
cereali vernini si sale da 10 a 15 litri/h,a mentre per le oleaginose si passa
da 4 a 15 litri/ha come valore di base.
Sono state inserite le colture a destinazione energetica che
avevano finora obbligato molte imprese agromeccaniche a impiegare gasolio per
autotrazione.
Lavorazioni del terreno: l’aratura passa da 60 a 70
litri/ha, la semina diretta a 20 litri/ha e la combinata a 25 litri/ha al netto
delle maggiorazioni per terreni declivi o tenaci.
Raccolta della paglia: passa da 10 a 20 litri/ha e comprende
anche rotopresse o big baler.
Per i cereali da foraggio o da biomassa i valori per la
trinciatura sono stati portati a 60 litri/ha, sufficienti per rese molto basse
anche tenendo conto dei 25 litri/ha per l’insilamento.
Alcune incongruenze non sono state eliminate
Roberto Guidotti di Unima osserva che alcune incongruenze
sono tuttavia rimaste, come nel caso della trinciatura: «Con produzioni
superiori a 20 t/ha di sostanza secca, il parametro tabellare è insufficiente e
si avvicina al reale solo grazie all’insilamento», sostiene Guidotti.
Inoltre, per il livellamento, il gasolio agricolo verrebbe
assegnato solo se si cambia l’indirizzo colturale (cioè da seminativo a
vigneto/frutteto e viceversa), mentre per lo spiantamento è stata considerata
solo la raccolta e non la frantumazione. Senza contare che 80 litri/ha per i
lavori preparatori di base per impianto ed espianto vigneto e frutteti sono
insufficienti.
«I contrasti sono ancora maggiori – prosegue Guidotti – se
si pensa che per certe lavorazioni si arriva a concedere migliaia di litri di
carburante: dai 4.000 litri per la raccolta dei molluschi ai 15.000 litri/ha
per la disinfestazione del suolo con vaporizzatore».
Va infine aggiunto che sui valori indicati dalle tabelle
ministeriali continuano ad applicarsi i tagli disposti dalla “Legge di
Stabilità” per l’anno 2015 e seguenti: ogni parametro deve essere ridotto del
23% sia in sede di assegnazione che a consuntivo.
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