
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito
che, per determinare l’aliquota Iva da applicare alla cessione di confezioni di
erbe aromatiche, deve essere individuato il prodotto che “conferisce
all’insieme il carattere essenziale” dando rilevanza soprattutto, alla quantità
e al volume dei diversi componenti.
Pertanto, sulla base dei suddetti principi, l’Agenzia delle
entrate, afferma che deve essere applicata l’aliquota del 4% se c’è
predominanza di prezzemolo; del 10% se a predominare è il timo e del 5% nel
caso in cui siano prevalenti basilico, salvia e rosmarino.
Nel caso in cui la confezione di erbe aromatiche contenga
aromi diversi senza che nessuno possa essere considerato “essenziale” rispetto
all’insieme, deve essere applicata l’aliquota IVA più elevata.
Altro importante chiarimento riguarda la cessione di vassoi
(unica confezione) composti da piante vive in vaso (prodotti riconducibili al
numero 20), della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972), in
tal caso l’Agenzia delle entrate afferma che tale cessione sia da assoggettare
all’aliquota del 10 %. Tuttavia, la presenza nella stessa confezione di piante
vive in vaso assoggettate ad aliquote differenti, conformemente a quanto sopra
affermato, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota IVA
più elevata.
Il documento in commento pone fine a difformità di
comportamento dovute a scarsa chiarezza nei documenti di prassi emessi negli
anni scorsi dall’Amministrazione Finanziaria.
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