
Se il diritto reale è stato acquistato sul terreno agricolo
da un precedente titolare la plusvalenza è soggetta a tassazione solo se
realizzata entro 5 anni dal momento in
cui si è verificato l’acquisto. Se invece il diritto reale è stato ceduto oltre
i 5 anni dall’acquisto la plusvalenza non è fiscalmente imponibile. Nel caso di cessione del diritto di
superficie acquistato da meno di 5 anni la plusvalenza, secondo quanto precisa
la circolare delle Entrate, sarà costituita dalla differenza tra il
corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del
diritto.
Nell’ipotesi in cui, invece, il diritto di superficie sia
concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza è
determinata individuando il prezzo di acquisto originario del diritto secondo
un criterio proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo
attuale del terreno agricolo o dell’area fabbricabile e il corrispettivo
percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo
originario di acquisto del terreno.
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