L’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 20 aprile
2018, uniformandosi all’orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione nella Sentenza 4 luglio 2014, n. 15333, ha chiarito il trattamento
fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di
diritto reale di superficie. L’Agenzia spiega che il trattamento fiscale si
applica in base alle modalità di acquisizione del diritto reale di superficie
con la conseguenza che la costituzione del diritto di superficie genera una
plusvalenza qualora il terreno agricolo sia posseduto da meno di 5 anni e in
ogni caso per le aree fabbricabili.
Se il diritto reale è stato acquistato sul terreno agricolo
da un precedente titolare la plusvalenza è soggetta a tassazione solo se
realizzata entro 5 anni dal momento in
cui si è verificato l’acquisto. Se invece il diritto reale è stato ceduto oltre
i 5 anni dall’acquisto la plusvalenza non è fiscalmente imponibile. Nel caso di cessione del diritto di
superficie acquistato da meno di 5 anni la plusvalenza, secondo quanto precisa
la circolare delle Entrate, sarà costituita dalla differenza tra il
corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del
diritto.
Nell’ipotesi in cui, invece, il diritto di superficie sia
concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza è
determinata individuando il prezzo di acquisto originario del diritto secondo
un criterio proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo
attuale del terreno agricolo o dell’area fabbricabile e il corrispettivo
percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo
originario di acquisto del terreno.
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