L’opzione per la tassazione catastale da parte di società di
persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica
agricola secondo i requisiti dettati dal decreto legislativo 99/2004 vale anche
in caso di omessa comunicazione della scelta. Il “comportamento concludente”
del contribuente che ha provveduto al pagamento delle imposte in applicazione
del regime catastale e si impegna a presentare la dichiarazione dei redditi in
conformità dell’opzione, secondo l’Agenzia delle Entrate, rende valida la
scelta. E’ questo il senso della
risoluzione della stessa Agenziae n. 28/E dell’11 aprile, che risolve
una pluralità di quesiti avanzati dalla società agricola istante.
La risoluzione precisa che resta ferma la sanzionabilità
dell’omessa comunicazione dell’opzione, ma la comunicazione in parola riveste
carattere esclusivamente formale e non compromette la possibilità di
determinare il reddito così come previsto dalla tassazione catastale.
A prevalere – afferma l’Agenzia delle Entrate – ai fini
della concreta attuazione del regime prescelto sono i comportamenti concludenti
di carattere fiscale. La sanzione può essere ravveduta ai sensi dell’articolo
13 del decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997.
Nessun commento:
Posta un commento