
La Circolare fornisce “indicazioni operative sulle sanzioni
da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori”.
La sorveglianza sanitaria (comunemente conosciuta come
visita medica) è obbligatoria, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se dalla
Valutazione dei Rischi risulta la necessità di garantirla ai lavoratori. La
visita medica è effettuata dal Medico Competente, nominato dall’Azienda, che in
virtù delle sue competenze (art. 38) coadiuva il Datore di Lavoro nella
Valutazione dei Rischi, nella redazione del DVR, visita i luoghi di lavoro e
visita i lavoratori. Nessun altro medico, come ad esempio il medico di
famiglia, può svolgere ruolo di Medico Competente se non ne possiede i
requisiti. Garantire la sorveglianza sanitari ai propri lavoratori dipendenti è
uno degli obblighi del Datore (art. 18). La mancata visita medica (se prevista)
è punita con ammenda da 2192,00 a 4384,00 €, che raddoppia nel caso più di
cinque lavoratori non hanno visita medica, oppure triplica nel caso più di
dieci lavoratori non hanno effettuato la visita medica. E’ sanzionabile con
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1315,00 a 5699,00 € il Datore di Lavoro che
fa svolgere determinati lavori ai suoi dipendenti senza essersi preventivamente
accertato delle loro capacità e condizioni di salute. E’ sanzionato con ammenda
da 1096,00 a 4932,00 € il Datore di Lavoro che fa svolgere una mansione per il
quale il lavoratore ha svolto regolare visita medica ma non ha ancora ricevuto
idoneità alla mansione.
Ing. Giuseppe Cacucci
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