L’art. 18 comma 1 lett. r) D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il
Datore di Lavoro a “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché
per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre
giorni”. Per la violazione di tale obbligo è prevista sanzione da 548,00 € a
1.972,80 €, per la mancata comunicazione di infortuni “brevi” (cioè inferiori a
3 giorni); è prevista sanzione da 1.096,00 € a 4.932,00 € per mancata
comunicazione degli infortuni superiori ai tre giorni. L’obbligo di
comunicazione, ai soli fini statistici, degli infortuni “brevi”, scatterà a
partire dal 12 ottobre 2017, così come previsto dal DM 183/2016, che ha visto
prorogato il termine tramite il Decreto Milleproroghe.
Ing. Giuseppe Cacucci
Nessun commento:
Posta un commento