Il diritto di prelazione su un fondo rustico posto in
vendita e preventivamente frazionato può essere esercitato ma solo sui lotti
che non mantengono un’autonomia produttiva e colturale. Questa la sintesi di
una recentissima sentenza della Corte di Cassazione.
La sentenza segue l’orientamento ormai consolidato, in base
al quale il frazionamento di un terreno non configura automaticamente un
tentativo di aggiramento del diritto di prelazione. Il comportamento elusivo e
come tale censurabile del venditore, si può riscontrare se il frazionamento ha
quale conseguenza la perdita di autonoma utilità produttiva di uno o più lotti.
Se invece, come nel caso appellato alla Corte, la vendita frazionata non
influisce sulla potenzialità produttiva e funzionale delle singole frazioni del
fondo, il confinante non può esercitare il diritto di prelazione sull’intera
area esistente prima del frazionamento.
Il diritto può essere esercitato sulla cessione della
frazione contigua alla sua proprietà. L’illegittimo utilizzo del frazionamento
al fine di eludere il diritto di prelazione del confinante, deve essere quindi
valutato di volta in volta in relazione all’autonomia produttiva e colturale
delle singole frazioni risultanti dal frazionamento.
Fonte: Agricultura.it
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