Il pesce piccolo mangia il più grosso. E' così anche in
agricoltura? In certi casi sì, con il settore primario, nello specifico chi
vende frutta e verdura, in situazione di svantaggio rispetto a chi compra.
A livello europeo, la Commissione si sta muovendo: lo scopo
è quello di evitare i comportamenti dei compratori che, abusando della propria
maggior forza commerciale, impongono condizioni contrattuali gravose.
"Le condotte sleali - spiega Gualtiero Roveda, avvocato
e consulente per Fruitimprese, stanno penalizzando agricoltori e PMI, tanto che
per loro diventa sempre più difficile sopravvivere sul mercato, effettuare
investimenti e innovare le aziende. Le inefficienze del settore si ripercuotono
immediatamente sui consumatori della UE, in quanto la spesa per i prodotti
alimentari assorbe una parte considerevole del bilancio medio delle
famiglie".
E' noto che la Commissione europea e i rappresentanti della
filiera agro-alimentare a livello comunitario hanno individuato, in tempi
relativamente recenti, una serie di principi di buone prassi cui gli operatori
debbono ispirarsi nel relazionarsi tra loro.
"Innanzitutto - continua Roveda - le parti contrattuali
devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei consumatori,
dell'intera filiera alimentare e assicurare la massima efficienza e
ottimizzazione delle risorse disponibili. Devono, altresì, essere liberi di
determinarsi e, nel caso decidano di stringere rapporti commerciali, devono
rapportarsi con le controparti in maniera responsabile, in buona fede e con
diligenza professionale".
L'elenco delle cosiddette "pratiche sleali" è
lungo, come spiega Roveda. Le principali sono le seguenti:
stipulare un contratto evitando di mettere alcuni termini
per iscritto. Ciò, infatti, contrasta con la trasparenza che deve informare le
relazioni commerciali, soprattutto nel caso in cui il rapporto sia asimmetrico
per un differente potere economico;
imporre termini e condizioni generali che contengano
clausole inique;
interrompere unilateralmente un rapporto commerciale senza
preavviso, o con un preavviso troppo breve e senza una ragione obiettivamente
giustificabile;
variare unilateralmente i prezzi dei prodotti;
imporre una richiesta di finanziamento per promozioni o per
attività commerciali proprie di una parte;
imporre compensi per l'inserimento nel listino che sono non
proporzionali al rischio di commercializzare un nuovo prodotto;
minacciare l'interruzione del rapporto di lavoro o la fine
di quest'ultimo per ottenere un vantaggio senza giustificazione oggettiva, ad
esempio punendo una parte per esercitare i propri diritti;
chiedere il pagamento di servizi o prodotti non di interesse
o il pagamento per questi che chiaramente non corrisponde al valore/costo del
servizio reso.
Autore: Cristiano Riciputi
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