La Sentenza n. 3898 del 27/01/2017 della Sez. III Corte di
Cassazione esamina il “ruolo” dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, ossia
l’Accordo che definisce i percorsi minimi formativi dei lavoratori.
L’emanazione dell’Accordo è richiamata al comma 2 dell’art. 37 DLgs n. 81/08 e,
tale Accordo definisce corsi di formazione della durata di 8-12-16 ore per i
lavoratori, a seconda della Classe di Rischio (ATECO 2002-2007) dell’attività
lavorativa che svolgono. L’Accordo prevede che la formazione sia aggiornata per
6 ore ogni 5 anni. La Corte di Cassazione ha chiarito che attraverso l’Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011 (con la collaborazione anche delle parti sociali)
sono stati determinati gli “standard minimi ed uniformi su tutto il territorio
nazionale della formazione dei lavoratori”. La Corte di Cassazione sottolinea
un altro aspetto importante: “la funzione delle intese (ossia dell’Accordo) è
quella di assicurare un livello minimo di affidabilità della formazione, in
maniera da salvaguardare in concreto la sicurezza nei luoghi di lavoro con una
presunzione di adeguatezza e sufficienza dell’offerta formativa in tal modo
garantita (così come sancito all’art. 37 DLgs n. 81/08), cosicchè il Datore di
Lavoro, che avesse impartito una formazione secondo le linee tracciate dall’Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011, può ritenersi esonerato, salvo prova contraria,
da qualsiasi responsabilità a riguardo”. La Cassazione aggiunge che “l’Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011 svolge una funzione meramente processuale
riservata al piano probatorio”.
A mio modesto parere, la Sentenza n. 3898 chiarisce alcuni
dubbi che i Datori di Lavoro mi hanno sollevato riguardo la formazione dei
dipendenti, specialmente nel Settore Agricolo. Più volte, è stato sottolineato
come la “dinamicità” del settore, in termini anche di ricambio di manodopera
(lavoratori assunti, che prestano opera per 2-3 giorni, per poi cambiare
azienda agricola), rende particolarmente critico l’adempimento all’obbligo del
DL di garantire una formazione “sufficiente ed adeguata” ai propri dipendenti.
In particolare, se si pensa al fatto che l’Agricoltura è inserita nella Classe
di Rischio “Medio”, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 è
stabilito che il percorso formativo minimo dei lavoratori è di 12 ore. Spesso accade,
però, che garantire tale formazione sia “impossibile” per i seguenti motivi:
- non tutti i lavoratori partecipano ai corsi di formazione
aventi tale durata;
- non vi è il tempo materiale per avviare e concludere il
percorso formativo delle 12 ore, dal momento che i lavoratori “migrano”, in
breve tempo, da un’azienda agricola all’altra;
- alcune lavorazioni, effettivamente, non necessitano di una
formazione così “corposa”.
Vero è che l’Interpello n. 11/2013 chiarisce che la
formazione, per essere “sufficiente ed adeguata” deve riferirsi ai rischi cui
concretamente è esposto il lavoratore, indipendentemente dal Codice ATECO di
appartenenza del settore lavorativo.
Dunque, a quanto sancito dall’Interpello (n. 11/2013) si
aggiunge quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
Il DL che garantisce una formazione, ai braccianti agricoli,
di almeno 12 ore (così come previsto dall’Accordo) può ritenersi esonerato
(salvo prova contraria) da responsabilità che possano essere legate alla
“qualità” della formazione, fermo restando che per quanto concerne la
formazione specifica, il DL garantisca una formazione che sia effettivamente
calibrata sui rischi aziendali e che tenga conto dell’evoluzione tecnica e
tecnologica.
Ma allora, non è detto che un DL debba obbligatoriamente
garantire una formazione di 12 ore ai propri dipendenti, qualora ritenga
sufficiente ed adeguata un corso di formazione della durata di un’ora. Ovvio
che se a causa della scarsa formazione impartita (1 ora anziché 12) accade un
incidente sul lavoro, durante il procedimento probatorio, si dovrà prendere in
considerazione il “non rispetto” di quanto sancito nell’Accordo del 21/12/2011.
Se così fosse, il DL di un’azienda agricola ha la facoltà di
decidere quante ore di formazione garantire al proprio dipendente (1-2-3 ….
ore, ecc), in base alla Valutazione dei Rischi, assumendosi in pieno la
responsabilità della “qualità” della formazione stessa.
Se così fosse, si potrebbe effettivamente garantire una
formazione che sia, in primis effettivamente calibrata e riferita ai rischi
dell’attività lavorativa, ma soprattutto una formazione che sia rispondente
alla realtà del settore: fare formazione ai braccianti, spesso assunti il
giorno precedente, un’ora prima che siano adibiti alla mansione è più efficacie
e rispondente alla realtà di una formazione, che solo su carta, risulta essere
di 12 ore.
Ing. Giuseppe Cacucci
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