Il Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs n. 81/08, è
obbligato a garantire la formazione ai lavoratori dipendenti. Il comma 12
dell’art. 37 sancisce che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI,
ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del
datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori”.
La mancata collaborazione con gli Organismi non è
sanzionata, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 81/08.
Innanzitutto, così come specificato nella Circolare del
Ministero del Lavoro del 29/07/2011 n. 20, occorre chiarire che gli Organismi
Paritetici si costituiscono “a iniziativa di una o più associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”
nell’ambito dei sistema contrattuale di riferimento. Dunque, continua la
Circolare n. 20/2011, “IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A CHIEDERE TALE
COLLABORAZIONE unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda,
in possesso dei requisiti di legge” e, sempre che, tali organismi operino nel
settore di riferimento e non in diverso settore e che lo stesso organismo sia
presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
Il Punto 12.10 dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
apporta una modifica alla Nota in Premessa dell’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011 (che disciplina i percorsi formativi dei lavoratori), stabilendo che
“I CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI VANNO REALIZZATI PREVIA RICHIESTA DI
COLLABORAZIONE AGLI ORGANISMI PARITETICI, OVE ESISTENTI SIA NEL TERRITORIO CHE
NEL SETTORE NEL QUALE OPERA L’AZIENDA”. La Nota precisa che “in mancanza (degli
Organismi Paritetici), il DL provvede alla pianificazione e realizzazione
dell’attività di formazione. Se l’Organismo Paritetico dà riscontro alla
richiesta di collaborazione, si deve tenere conto delle sue indicazioni in fase
di pianificazione e realizzazione della formazione. IL DL PROCEDE AUTONOMAMENTE
ALLA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SE NON RICEVE RISPOSTA
DAGLI ORGANISMI PARITETICI, ENTRO 15 GIORNI”.
Se si contestualizza, quanto sopra detto, al SETTORE
AGRICOLO, ancora una volta si riscontrano le “criticità” derivanti
dall’applicazione delle norme in materia di formazione dei lavoratori. Assodato
che l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 (punto 12.10) sopprime i riferimenti
agli Enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli Organismi
Paritetici alla formazione” dell’Accordo S-R del 21/12/2011, e considerando che
attualmente in Puglia (al sottoscritto risulta questo) sia costituito solo ed
esclusivamente l’Ente Bilaterale per il settore agricolo, si può pensare dunque
che, il Datore di Lavoro di un’azienda agricola non sia tenuto a pianificare e
realizzare i corsi di formazione dei lavoratori in collaborazione con l’Ente.
L'Ente Bilaterale entra in gioco nella formazione dei lavoratori
"stagionali" (DI 27/03/2013).
Se invece si fosse costituito o si costituisse l’Organismo
Paritetico per il settore agricolo, allora il DL dovrebbe richiederne la per pianificare
e realizzare la formazione dei lavoratori. A quel punto, il Datore dovrà
attendere 15 giorni, scaduti i quali, se non avrà ricevuto risposta
dall’Organismo, potrà procedere autonomamente alla pianificazione e
realizzazione della formazione (sentito il parere del RLS, se eletto, e ove il
DL svolga ruolo di RSPP; in caso contrario dovrà rivolgersi ad un soggetto
formatore qualificato).
Come più volte detto, nel settore agricolo, l’assunzione di
manodopera è estremamente “dinamica” (ricambi di manodopera continui, con
“migrazioni” da un’azienda all’altra, nel breve periodo) e questo, oltre a
rendere non semplice il compito di formare i lavoratori, rende poco fattibile
l’obbligo di richiesta di collaborazione con l’Organismo Paritetico.
Teoricamente se esistesse l’Organismo, il DL dovrebbe attendere la risposta
dallo stesso e solo dopo 15 giorni, in mancanza di riscontro, avviare il
percorso formativo: ma la formazione dei lavoratori non dovrebbe essere
contestuale all’assunzione (art. 37 comma 1) ? Trascorsi i 15 giorni, il
lavoratore che avrebbe dovuto essere formato in collaborazione con l’Organismo
Paritetico, ha già smesso di lavorare per l’azienda richiedente. Dunque, se per
altri settori, la collaborazione con l’Organismo Paritetico è effettivamente
attuabile, per il settore agricolo (a mio modesto parere) non lo è. Questo
aspetto, si somma ad altri che sottolineano come il Settore Agricolo debba
essere necessariamente disciplinato da provvedimenti ad hoc, che non vadano a
sminuire la Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, anzi ne
aumentino l’efficacia, proprio perché terrebbero conto delle sfaccettature del
settore. La Sicurezza in Agricoltura non può e non deve essere trascurata o
bistrattata (anche alla luce dei dati INAIL che vedono un decremento degli
infortuni nel settore) ma, deve essere “incoraggiata”; i Datori di Lavoro
devono essere sensibilizzati alle tematiche e guidati da normative chiare e
“rispondenti alla realtà”.
Ing. Giuseppe Cacucci
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