Corte di Giustizia europea: il diritto di informazione
ambientale prevale sulla riservatezza delle aziende. Il caso di due sentenze
sul glifosate in Germania e Paesi Bassi.
La tutela del segreto commerciale e industriale non può
prevaricare la divulgazione di informazioni ambientali relative alla natura e
agli effetti delle emissioni dei agrofarmaci nell’aria, nell’acqua, nel suolo o
sulle piante: a deciderlo è stata la Corte di Giustizia europea.
I due casi allo studio della Corte Ue
Le associazioni Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide
Action Network Europe (Pan Europe) avevano presentato alla Commissione europea
una richiesta di accesso a una serie di documenti riguardanti la prima
autorizzazione all’immissione in commercio del glifosate.
La Commissione aveva autorizzato l’accesso a tali documenti
tranne che per una parte del progetto in quanto conteneva informazioni
riservate sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare sulla
composizione chimica dettagliata di tale sostanza, sul suo processo di
fabbricazione nonché sulle impurità e sulla composizione dei prodotti finiti.
In una seconda causa, la Bijenstichting, associazione
olandese per la protezione delle api, ha chiesto all’autorità olandese
competente in materia di autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti
fitosanitari e biocidi la divulgazione di 84 documenti riguardanti le
autorizzazioni all’immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari e
biocidi. La società Bayer, titolare di gran parte di dette autorizzazioni, si è
opposta alla divulgazione, per il motivo che essa violerebbe il diritto
d’autore e la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
La sentenza della Corte Ue
Secondo il Tribunale Ue, alcune parti del documento controverso
contenevano informazioni riguardanti le emissioni nell’ambiente. Di
conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto concedere alle associazioni
l’accesso a dette parti del documento, senza poter invocare la riservatezza
delle informazioni commerciali o industriali.
Informazioni ambientali anche sui agrofarmaci
La Corte Ue ha quindi spiegato che la nozione di “emissioni
nell’ambiente” include il rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i
prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali
prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni
normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza.
Ecco che tale nozione
non può essere distinta dalle nozioni di “rilasci” e di “scarichi” né essere limitata
alle emissioni generate dagli impianti industriali (quali le fabbriche e le
centrali), ma copre altresì le emissioni risultanti dalla polverizzazione di un
prodotto, come un prodotto fitosanitario o un biocida, nell’aria o dalla sua
applicazione sulle piante o sul suolo.
La Corte precisa, inoltre, che la nozione di “informazioni
che riguardano le emissioni nell’ambiente” deve essere interpretata nel senso
che essa copre non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali ma anche
le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la
valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità
competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i dati
relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni
sull’ambiente. In particolare, tale nozione comprende le informazioni relative
ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto in questione
e gli studi relativi alla misura della dispersione della sostanza durante tale
applicazione, a prescindere dal fatto che tali dati derivino da studi
realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di
traslocazione.
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