La Regione ha emanato le norme regolamentari che
disciplinano la materia. Da qui a due anni obbligatoria la formazione.
La Giunta regionale della Puglia ha istituito l’Albo dei
mastri oleari e ne ha dettato le linee guida per l’iscrizione con deliberazione
n. 1619/2016, dello scorso 26 ottobre. L'atto richiama la Legge regionale 24
marzo 2014 n. 9 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 127 del 7
novembre 2016. Lo ha reso noto oggi, 8 novembre 2016 un comunicato pubblicato
dal sito web della Regione Puglia.
L’articolo 2 della legge regionale pugliese n. 9/2014
individua il mastro oleario - imprenditore artigianale frantoiano o suo
preposto - come il responsabile della conduzione tecnica del frantoio. Il
mastro oleario, in particolare, secondo la norma, svolge le attività di
gestione del magazzino e dei registri di frantoio, coordina la fase di molitura
delle olive, presiede alla fase di confezionamento dell’olio di oliva, e ad
esso è demandata la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti di
lavorazione: acqua di vegetazione e sansa.
L’articolo 3 della legge regionale citata istituisce presso
l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari della Puglia l’Albo dei
mastri oleari e ne norma la figura, che deve superare un curriculum formativo
adeguato. E l’articolo 5 stabilisce che entro due anni dall’emanazione delle
norme per l’iscrizione all’Albo è possibile dimostrare di avere i requisiti di
mastro oleario mediante domanda di iscrizione in deroga al periodo di
formazione.
Infatti, la delibera di giunta 1619/2016, fissa innanzitutto
i termini per l’iscrizione in deroga all’Albo, mediante domanda di iscrizione,
contenente autocertificazione dei titoli: almeno cinque anni come imprenditore
molitorio o preposto di questi. L'autocertificazione è accompagnata da una
relazione descrittiva dell’impresa dove si svolge l’attività, una relazione
tecnica sulle attività di conduzione tecnica dell’impresa olearia,
l’autorizzazione sanitaria e copia di un documento di identità.
Schema del tutto simile anche per chi si iscriverà all’albo
dopo aver seguito i corsi di formazione teorico pratica, coessenziali al
periodo di formazione in azienda.
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