Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
rende noto che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto per
l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di
montagna".
"Questo decreto - dichiara il Ministro Martina - è un
ulteriore passo avanti nel fondamentale percorso di valorizzazione dei prodotti
e dell'attività dei nostri imprenditori. In particolare diamo rilievo alle
produzioni montane per il loro valore non solo economico, ma sociale e di
tenuta del territorio. Come Ministero abbiamo puntato con forza in questa
direzione, mettendo in campo strumenti inediti per salvaguardare le produzioni
certificate, combattere la contraffazione e aumentare le informazioni
disponibili in etichetta. Premiare con la trasparenza chi produce qualità è il
primo passo per tutelare le scelte dei consumatori e per sostenere l'attività
economica virtuosa che l'Italia esprime. Su questa strada siamo decisi a
continuare con determinazione".
"Con questo provvedimento - dichiara il Vice Ministro
Andrea Olivero, con delega all'agricoltura di montagna - intendiamo completare
il quadro normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari. Si concretizza quindi uno strumento efficace per gli operatori
delle zone montane, che potranno accrescere la redditività facendo leva sulla
riconoscibilità dei prodotti, e allo stesso tempo garantiamo maggiore tutela ai
consumatori, che chiedono sempre più trasparenza e informazione".
"Tale intervento rappresenta una ulteriore leva di
marketing - dichiara il Sottosegretario Giuseppe Castiglione - oltre che un
dovuto riconoscimento agli agricoltori di montagna, che assolvono al
fondamentale compito di mantenere l'attività primaria in aree difficili e di
tramandare la tradizione agroalimentare locale".
COSA PREVEDE IL DECRETO
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
L'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di
montagna" può essere applicata ai prodotti:
- ottenuti da
animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati- derivanti da animali allevati, per almeno gli
ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti
sono trasformati in tali zone- derivanti
da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in
pascoli di transumanza nelle zone di montagna.La proporzione dei mangimi non
prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il
40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi
ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono
allevati al di fuori delle zone di montagna.
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL'APICOLTURA
L'indicazione può essere applicata ai prodotti
dell'apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline
esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante
sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
INGREDIENTI UTILIZZATI
I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come
ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire
da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso
totale degli ingredienti.
IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
In merito alle operazioni di macellazione di animali e
sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell'olio
di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km
dal confine amministrativo della zona di montagna.
Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di
fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3
gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine
amministrativo della zona di montagna.
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