In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 comma 2 del
Reg. CE n. 852/04, recepito tramite l’Accordo S-R del 09/02/2006 e, recepito in
Puglia con DGR del 28/10/2008 n. 1924, tutte le Aziende Agricole, che si
occupano della Produzione Primaria (ossia della coltivazione dei prodotti,
compreso il trasporto allo stabilimento), devono effettuare la registrazione
della loro attività, attraverso la NOTIFICA. Coloro che non ottemperano a tale
obbligo, rischiano SANZIONE pari a 1000 €.
L'art. 1-bis comma 2 della Legge n. 116/2014
"Disposizioni urgenti per il settore agricolo" stabilisce che
"L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del Reg. CE n. 852/2004
si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o
nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione
certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa"
Ing. Giuseppe Cacucci
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