In data 16 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2352
DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione
(UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione
nell'Unione della Xylella fastidiosa".
Tale modifica è stata definita per garantire un approccio
più efficace ed impedire l'ulteriore introduzione e diffusione del batterio.
I contenuti presenti sono stati oggetto di riflessione e
confronto tra le rappresentanze dei produttori e le Autorità di controllo.
Si riportano dunque gli aspetti della nuova normativa
maggiormente interessanti:
- ispezioni nella zona cuscinetto basate su una griglia
suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1
km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km
× 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto;
- riduzione della larghezza della zona cuscinetto intorno
alla zona infetta da 10 km a 5 km in tutti i casi in cui la zona delimitata sia
stata definita ai fini dell'eradicazione. La larghezza rimane di 10 km nel caso
di zone delimitate definite ai fini del contenimento, a causa della necessità
di adottare un approccio più precauzionale data la presenza più estesa
dell'organismo specificato in tali zone delimitate;
- In presenza di determinate condizioni che garantiscono la
non ulteriore diffusione dell'organismo specificato, la rimozione immediata
delle piante infette e un adeguato monitoraggio della situazione, riduzione
della zona cuscinetto a 1 km. In questo caso è consentita la revoca della
delimitazione di una zona dopo 12 mesi dalla sua definizione qualora venga
adottato uno schema di campionamento intensivo per garantire l'assenza
dell'organismo specificato in tale zona;
- non definizione di
una zona delimitata qualora l'organismo specificato sia stato rilevato in un
sito con comprovata protezione fisica contro i vettori;
- possibilità per lo Stato Membro di autorizzare l'impianto
di alcune o tutte le piante ospiti nelle zone infette soggette a misure di
contenimento e situate al di fuori della zona di 20 km adiacente alla zona
cuscinetto. In tal caso si dovranno privilegiare le piante appartenenti a
varietà valutate tolleranti o resistenti all'organismo specificato, allo scopo
di ridurre il livello di inoculo batterico nelle rispettive zone;
- autorizzazione allo spostamento delle piante specificate
dai siti di produzione circondati da una zona larga 100 m che è stata soggetta
a ispezioni due volte l'anno e in cui tutte le piante che sono risultate
infette dall'organismo specificato o che presentavano sintomi sono state
immediatemente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di
adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;
- Poiché le specie Coffea, Lavandula dentata, Nerium
oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia e Prunus dulcis sono risultate
periodicamente infette dall'organismo specificato e possono quindi facilitare
la diffusione della malattia, sono soggette a ispezione annuale oltre che
campionamento e analisi volte a confermare l'assenza dell'organismo
specificato;
- Gli operatori professionali che forniscono/ricevono specie
di Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala
myrtifolia e Prunus dulcis che non sono mai state coltivate all'interno di una
zona delimitata, devono dotarsi di un registro delle partite fornite/ricevute e
lo conservano per tre anni;
- Al fine di consentire agli operatori professionali e agli
organismi ufficiali responsabili di adattarsi alle nuove prescrizioni
concernenti lo spostamento di piante appartenenti alle specie Coffea, Lavandula
dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., e
Prunus dulcis, la rispettiva disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo
2018
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