Il provvedimento innova le disposizioni del codice penale
riguardanti tanto la tutela della salute pubblica quanto la tutela penale
dell’economia e punta ad adeguare un quadro normativo ormai obsoleto.
L’intervento legislativo viene incentrato sul consumatore
finale e si propone, da un lato, di delimitare la categoria dei reati di
pericolo contro la salute pubblica, dall’altro, di rielaborare il sistema
sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare attenzione alle
organizzazioni complesse e alla responsabilità delle persone giuridiche,
divenute ormai il principale referente criminologico.
Vengono perciò introdotti nuovi reati come “l’omesso ritiro
di sostanze alimentari pericolose” dal mercato, quando ciò possa arrecare
lesioni gravi o morte e quando da tali condotte possa derivare un pericolo per
la salute pubblica, o il “disastro sanitario”. Quest’ultimo, punito con la
reclusione fino a diciotto anni, ha luogo nei casi di avvelenamento, contaminazione
o corruzione di acque o sostanze alimentari con possibile diffusione di
pericoli per l’utente.
Nasce, inoltre, il reato di “agropirateria”, che punisce la
vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da
marchi di qualità (Dop e Igp) contraffatti e prevede delle aggravanti in caso
di falsi documenti di trasporto o simulazione del metodo di produzione
biologica.
Il disegno di legge, infine, estende i casi di
responsabilità amministrativa anche alle persone giuridiche, come strumento di
prevenzione dei reati alimentari, prevedendo nel contempo modelli di
organizzazione delle imprese che facilitino l’adempimento degli obblighi
relativi.
Per quanto riguarda le sanzioni, in generale si prevedono
pene detentive dai due ai sette anni e multe dai 15mila ai 100mila euro.
Vengono previste anche pene accessorie, come l’interdizione temporanea dagli
uffici delle persone giuridiche e delle imprese, nonché il divieto di qualsiasi
azione, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria.
Le sanzioni possono comunque essere ridotte in misura
significativa nel caso in cui il colpevole si sia adoperato per aiutare
concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di
contrasto, nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l’individuazione degli strumenti utilizzati per la commissione della frode.
(© Osservatorio AGR)
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