È stata approvata, lo scorso 12 dicembre, la riforma di
medio termine della PAC, in seguito all’adozione da parte del Consiglio UE e
dell’Europarlamento della parte del Regolamento omnibus relativa
all’agricoltura e allo sviluppo rurale.
Le nuove regole, che entreranno in vigore dal 1° gennaio
2018, mirano anzitutto a rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori,
consentendo a tutte le organizzazioni di produttori di pianificare la
produzione e negoziare contratti di fornitura per conto dei loro membri. Per la
prima volta, inoltre, viene riconosciuto agli agricoltori il diritto di
chiedere un contratto scritto, salvo che la transazione non avvenga con le
piccole e medie imprese.
Per quanto riguarda gli strumenti di gestione del rischio,
la soglia relativa al calo della produzione applicabile per le assicurazioni
agevolate viene ridotta dal 30% al 20%, mentre la percentuale massima del
sostegno pubblico sale dal 65% al 70%. Le stesse variazioni riguardano anche i
fondi di mutualizzazione per le epizozie e i rischi ambientali e lo strumento
di stabilizzazione del reddito (Income Stabilization Tool-IST). In quest’ultimo
caso, l’abbassamento della soglia al 20% è previsto esclusivamente per gli IST
di natura settoriale.
Le nuove regole della PAC rendono più facile l’applicazione,
per amministrazioni nazionali e aziende, del cosiddetto “greening”, il
pagamento verde obbligatorio che vincola il 30% del sostegno al reddito degli
agricoltori.
Viene introdotta anche introdotta una maggiore flessibilità
sulla definizione di “agricoltore attivo” da parte degli Stati membri, con la
possibilità di impiegare solo uno o due dei tre criteri previsti a livello UE.
Sempre in tema di flessibilità, agli Stati membri è
consentito adeguare il sostegno nell’ambito della PAC alle loro esigenze
specifiche, rivedendo la decisione di trasferire fondi dal loro massimale dei
pagamenti diretti ai Programmi di sviluppo rurale (e viceversa), ed effettuando
il riesame annuale delle loro decisioni sul sostegno accoppiato.
Allo scopo di favorire il ricambio generazionale, sono
previsti maggiori incentivi per i giovani agricoltori, con un aumento dal 25%
al 50% dei pagamenti supplementari e con la garanzia che tutti i giovani
agricoltori possano beneficiare interamente del periodo quinquennale di
assegnazione per questi pagamenti, indipendentemente da quando ne facciano
richiesta entro i primi cinque anni del loro insediamento.
Per rendere più tempestivo il sostegno comunitario in caso
di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali e di cambiamento brusco e
significativo delle condizioni socio-economiche di uno Stato membro o di una
regione, si stabilisce che le spese conseguenti siano ammissibili a decorrere
dalla data in cui si è verificato l’evento, quindi anche prima della
presentazione della modifica del relativo Programma di sviluppo rurale.
(© Osservatorio AGR)
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