Con la circolare n. 107 del 5 luglio
2017 l’Inps ha adottato la regolamentazione attuativa delle prestazioni di
lavoro occasionale (libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale)
disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
introdotto dalla legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96.
Al riguardo, anche a seguito degli
approfondimenti condotti con il ministero delle Politiche agricole, vengono
adottate le seguenti istruzioni volte ad integrare e rivalutare la misura minima
della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la regolazione del
compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell’agricoltura.
La misura minima della retribuzione
oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro
occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi
salariali mensili degli operai agricoli fissati dal Ccnl stipulato dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (Ccnl per gli
operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).
Ai predetti minimi salariali è
aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro
occasionale, il terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo
determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a
tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima
e quattordicesima mensilità).
Pertanto, in relazione alle aree
professionali in cui è articolato, in base al citato Ccnl, il sistema di classificazione
degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso
relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore
agricolo sono riportate nel prospetto seguente.
Si ricorda che la misura del compenso
minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a
quattro ore giornaliere.
Si ribadisce, infine, che le parti
(utilizzatore e lavoratore) possono liberamente regolare lo svolgimento della
prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra
indicate.
Fonte: Inps
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