I depositi di liquidi infiammabili e di combustibili per uso
agricolo, sono soggetti al controllo del servizio prevenzione incendi (Vigili
del Fuoco) nel rispetto del Decreto Ministeriale 16-02-1982, se la loro
capacità supera i 25.000 l.
Con depositi superiori a tale volume è necessario richiedere
il certificato di prevenzione incendi che ha una durata di 3 anni, al termine
dei quali va rinnovato.
Depositi fissi non soggetti al controllo da parte dei Vigili
del Fuoco, ma mantenuti sotto la responsabilità del titolare dell’attività sono
depositi che devono rispettare le seguenti disposizioni di legge: - i
quantitativi massimi di liquidi infiammabili consentiti non devono superare per
la benzina 5 m3 e per gli oli lubrificanti 20 m3; devono essere dotati di un bacino di
contenimento pari ad almeno della loro capacità; deve essere prevista un presa
d’aria avente superficie pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta del
locale; non possono essere dotati di distributore ed è quindi vietato il
rifornimento diretto dei mezzi; la
benzina deve essere stoccata in canestri omologati da 20 Litri.
Sulla targhetta apposta sul serbatoio in posizione ben
visibile devono essere indicati: gli estremi del costruttore, l’anno di
costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale di costruzione, nonché la
pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine.
Il decreto prevede
inoltre che da parte del conduttore venga effettuata una verifica annuale della
funzionalità dei dispositivi, per assicurare il contenimento ed il rilevamento
delle perdite.
a cura del Dott. Giuseppe Marrone
Fonte: Petta Macchine Agricole
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