Nel convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora
e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e
prospettive”, un intervento si è soffermato sugli Strumenti per il Controllo
del Commercio delle Macchine Agricole, evidenziando come le RESPONSABILITA’ IN
CASO DI UTILIZZO DI MACCHINE AGRICOLE MANCANTI DEI REQUISITI DI SICUREZZA siano
riconducibile sia al Datore di Lavoro (in qualità di utilizzatore – art. 70
comma 1 D.Lgs. n. 81/08) che al Fabbricante (art. 23 D.Lgs. n. 81/08),
infliggendo sanzioni penali ed amministrative. Un aspetto interessante,
analizzato, ha riguardato l’installazione delle STRUTTURE DI PROTEZIONE
ANTI-RIBALTAMENTO (roll-bar e cinture di sicurezza, ad esempio), che devono
essere CONFORMI ALLA NORMATIVA (sia per quanto riguarda la costruzione che
l’installazione). In particolare, tali dispositivi possono essere:
• Omologati per specifico trattore
• Costruiti in conformità alle Linee Guida ex-ISPESL, con
Certificato rilasciato dal costruttore e dall’installatore
• Rispondenti a Direttive Europee o Codici OCSE, con
Dichiarazione del fabbricante con numero OCSE e dell’installatore
• Progettato ad hoc per il trattore, con relazione tecnica
del progettista e dichiarazione dell’installatore (questo tipo di intervento
richiede l’aggiornamento del Libretto di Circolazione del trattore)
L’importanza del montaggio delle strutture anti-ribaltamento
(roll-bar e cinture di sicurezza) è sottolineata dai numerosi infortuni (spesso
mortali) che si verificano per utilizzo di trattori agricoli non conformi
oppure per imperizia dei conduttori (alla guida con roll-bar abbassato e
cintura di sicurezza non allacciata) su strada. Altre parti della trattrice
devono essere protette da contatti (ad es. presa di potenza, albero cardanico,
parti calde). E’ inoltre buona norma dotare la trattrice di piccolo estintore
portatile.
Ing. Giuseppe Cacucci
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