La Valutazione dei Rischi (VdR) per la Tutela della Salute e
Sicurezza dei lavoratori dipendenti è un obbligo (indelegabile) per il Datore
di Lavoro (art. 17 D.Lgs. n. 81/08) ed in particolar modo, la VdR di TUTTI I
RISCHI presenti sul luogo di lavoro (art. 28 comma 1) a cui fa seguito la
redazione del DVR. Per la VdR, il Datore è coadiuvato dal Medico Competente
(nominato per l’azienda) e dal RSPP (ruolo che può essere ricoperto dallo
stesso DL, a patto che siano rispettate determinate condizioni). La VdR prescinde
dalla Classe di Rischio (ATECO 2007) cui fa riferimento la tipologia di
attività dell’azienda, anche perchè è errato parlare di "VdR Bassa, Media
o Alta". Ad esempio, per quanto concerne il Settore Agricolo, alcune
aziende svolgono prevalentemente, oltre all’attività di campo (produzione
primaria), la cosìddetta “parte commerciale” (opificio dove conservare,
lavorare e convogliare al trasporto il prodotto). Il Codice ATECO assegnato a
quest’ultima tipologia di attività è il 46.3, che è ricompreso nelle attività a
Rischio “Basso”, ma ciò non significa che di per sé l’attività nell’opificio
non comporti rischi medi e/o elevati per i lavoratori. Per quanto riguarda la
formazione del DL, quando ricopre ruolo di RSPP, e dei lavoratori, le Classi di
Rischio sono richiamate nell’Accordo S-R del 21/12/2011 che definisce i
percorsi formativi e, a seconda della Classe di Rischio, ne stabilisce la
durata. Nell’esempio sopra riportato, seppur l’attività “commerciale” ricade
nella Classe di Rischio “Basso”, non è detto che i lavoratori impiegati presso
l’opificio di conservazione e lavorazione dei prodotti svolgano attività a
basso rischio. A prescindere dalla classe di rischio dell’attività di
riferimento (“commerciale”), i lavoratori devono seguire corsi di formazione
che tengano conto dei rischi cui concretamente sono esposti nello svolgimento
della mansione, a prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda
(così come chiarito dall’Interpello n. 11/2013). Il discorso si estende anche
al caso del DL che ricopre ruolo di RSPP. L’Accordo S-R del 07/07/2016 al punto
12.2 sancisce che un Datore di Lavoro, la cui attività è inserita tra le Classi
di Rischio “Basso” (così come l’esempio della “commerciale” per il Settore
Agricolo) deve integrare la propria formazione se all’interno della sua
azienda, vi sono lavoratori che svolgono compiti che comportano un livello di
rischio medio o alto.
Ing. Giuseppe Cacucci
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