L’art. 34 D.Lgs. n. 81/08 prevede che il Datore di Lavoro
(salvo che per i luoghi di lavoro particolarmente “pericolosi”, richiamati
all’art. 31 comma 6) può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, di Addetto
Primo Pronto Soccorso (APPS) ed Addetto Gestione Emergenze ed Antincendio
(AGEA), a patto che abbia seguito i rispettivi corsi di formazione, nei casi
previsti all’Allegato II D.Lgs. n. 81/08. In particolare, nelle AZIENDE
AGRICOLE e Zootecniche il Datore di Lavoro può svolgere i ruoli suddetti se sono
impiegati fino a 30 lavoratori, che per quanto riguarda il SETTORE AGRICOLO
sono conteggiati (lavoratori a tempo determinato e stagionali) come Unità
Lavorative Annue (ULA), ai sensi dell’art. 4 comma 4 D.Lgs. n. 81/08. La
Circolare n. 1/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce un aspetto
fondamentale. Richiamando quanto sancito all’art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 81/08,
il Datore di Lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione (APPS e
AGEA) tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi presenti sul
luogo di lavoro. Questo significa che il Datore di Lavoro, seppur svolgendo
direttamente i compiti di APPS e AGEA, non è esonerato dalla possibilità di
designare anche altre figure per svolgere i suddetti ruoli. Nello specifico delle
Aziende Agricole che operano prevalentemente in campo (produzione primaria), la
scelta degli APPS e AGEA deve tenere conto, a mio parere, della effettiva
possibilità di intervento degli Addetti: vale a dire che è “poco credibile”
nominare come Addetto Primo Pronto Soccorso ed Addetto Gestione Emergenza ed
Antincendio, il Datore di Lavoro che di fatto non è presente in campo, o magari
opera in un terreno ed i suoi lavoratori dipendenti sono altrove. Ciò premesso,
ritengo opportuno che, la nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione ricada su persone che fisicamente sono sempre presenti sul luogo di
lavoro e nel numero di 1 Addetto (APPS e AGEA) ogni 5 lavoratori, fermo
restando che non vi è alcun obbligo in tal senso, dal momento che il D.Lgs. n.
81/08 “lascia” al Datore di Lavoro la facoltà di scegliere come meglio
organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ing. Giuseppe Cacucci
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