
La detrazione, per un ammontare massimo di spese documentate
fino a 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta o detenuta
dal contribuente, sulla base di un titolo idoneo (diritti reali sull’immobile
ovvero affitto, comodato, ecc.) deve essere ripartita in dieci quote annuali di
pari importo nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.
La detrazione spetta, altresì, per le spese sostenute per
gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici
condominiali, fino all’importo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare
ad uso abitativo, suddivisa tra i vari condomini.
Come per le altre spese che danno diritto a detrazione
fiscale ai fini IRPEF, ex art. 16 bis del TUIR, la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano
effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle
operazioni (bonifici “parlanti”, ecc.).
Per ulteriori approfondimenti: 06.6852.452;
fiscale@confagricoltura.it.
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