Si ritiene utile riprendere il messaggio Inps n. 3640 del 21
settembre 2018, in maniera quasi integrale, in quanto contiene chiarimenti
sicuramente interessanti per chi, percependo l’indennità di disoccupazione
Naspi, svolge attività di lavoro autonomo in agricoltura.
Il messaggio Inps riprende la normativa vigente, ricordando
che essa stabilisce la compatibilità dell’indennità di disoccupazione Naspi con
lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917”.
Con la circolare n. 194 del 27/11/2015 l’Istituto ha
precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro
autonomo, nei limiti già individuati pari a 4.800 euro annui.
Per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento
di attività di lavoro autonomo in agricoltura, con la risoluzione n. 77/2005
l’Agenzia delle entrate ha precisato che “gli imprenditori agricoli individuali
continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'articolo 32 del Tuir,
che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del
reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole
di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti
dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per
l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32,
concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali”.
Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali da parte delle
Strutture territoriali per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del
limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa
autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del
Tuir, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del
terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i
predetti limiti.
Fonte: 231Academy
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