Omicidio colposo commesso con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. A cura
di CICA Bologna, Assistenza tecnica e servizi per lo sviluppo delle imprese.
Alcune settimane fa abbiamo iniziato a esaminare le
modifiche che il Testo Unico Sicurezza sul lavoro (Dlgs. 81/2008) ha fatto al Dlgs 231/2001
introducendo (art. 25 septies) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e
gravissime (art. 589 e 590 del c.p.).
L’art. 589 del codice penale “Omicidio colposo commesso con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro” tratta del cagionare la morte di un uomo o una donna per
negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. In questo caso, la responsabilità
dell’ente per la commissione del reato di omicidio colposo (e lesioni
personali) sembra potersi configurare anche in assenza di una utilità derivante
direttamente dal reato.
E’ infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti
dalla normativa in oggetto non siano stati implementati, determinando, così, un
vantaggio economico indiretto per l’ente.
Per questi motivi, la condotta negligente del datore di
lavoro che, omettendo di implementare norme poste a tutela della sicurezza del
lavoratore, abbia cagionato la morte di una persona può costituire presupposto
per l’insorgere di responsabilità ai sensi del Dlgs. 231/01.
Fonte: 231Academy
Nessun commento:
Posta un commento