Doveva entrare in vigore il 1° luglio 2018. Ora però è stata
rinviata al 1° gennaio 2019. E' la fatturazione elettronica obbligatoria per
l’acquisto dei carburanti e la abolizione delle schede carburanti. Come spiega
nel dettaglio Agronotizie, dopo richiesta delle associazioni dei benzinai e
delle associazioni di categoria agricole, lo scorso 28 giugno il Consiglio dei
ministri, ha varato il decreto legge 79/2018 che proroga l’obbligo della
fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti per autotrazioni, per i
possessori di partita Iva, previsto dalla legge di bilancio 205/2017,
rimandando l’obbligo al 1° gennaio prossimo, quando entrerà in vigore l’obbligo
della fattura elettronica tra privati.
Il testo del decreto
legge si riferisce in maniera esplicita solo agli impianti di distribuzione
stradale. La legge di bilancio nel comma 917 prevedeva l’obbligo della
fatturazione per “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori” e il nuovo decreto legge ha aggiunto la
dicitura “ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli
impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 (quello che
prevede la fatturazione elettronica) si applica dal 1°gennaio 2019”.
Il decreto legge
quindi non menziona chi acquista carburanti fuori dalla rete stradale, come le
imprese che lo ricevono in azienda per mezzo di autobotti.
A questo proposito la circolare n.8/E della Agenzia delle
entrate del 30 aprile scorso specificava esplicitamente che "l’obbligo di
fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le
cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti
di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via. In relazione
alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo
di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.”
Una precisazione che dovrebbe rassicurare sul fatto che il
gasolio agricolo è compreso nella proroga, come sottolinea anche la Cia.
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