Formazione fittizia del capitale e indebita restituzione dei
conferimenti. A cura di CICA Bologna, Assistenza tecnica e servizi per lo
sviluppo delle imprese.
Oggi parliamo della formazione fittizia del capitale (art.
2632 del c.c.) e dell'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in
parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante
attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno".
In altre parole, la norma intende tutelare l'affidamento dei
terzi con riferimento alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando
condotte, tra loro anche molto diverse, che sono però tutte caratterizzate
dallo stesso scopo: la rappresentazione di un capitale apparente su cui non
corrispondono risorse patrimoniali effettive.
Le modalità di commissione del reato possono essere:
- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente
superiore all'ammontare del capitale sociale,
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione.
Le aree aziendali esposte al rischio sono quindi le
operazioni sul capitale sociale, le attività del Consiglio di amministrazione e
dei suoi componenti; le comunicazioni e la gestione dei rapporti tra Cda,
Collegio sindacale; assemblea dei soci.
Anche la norma relativa all'indebita restituzione dei
conferimenti, come la precedente trattata, è posta a tutela dell'integrità del
capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei
terzi.
"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno".
Assumono quindi rilevanza tutte le condotte di restituzione
dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
Le modalità di commissione del reato potranno essere sia
dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione
con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate come, ad esempio, nel
caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto
all'entità delle stesse.
Fonte: 231Academy Assistenza tecnica e servizi per lo
sviluppo delle imprese
nei seguenti settori Agricoltura, Progettazione e Sviluppo,
Finanziamenti pubblici agevolati, Organizzazione Aziendale, Energie Rinnovabili
Sito internet:
www.cicabo.it
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