Il Dl 138/2011 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato
di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis
c.p.). Tale Decreto legge è stato poi convertito dalla L. 148/2011, richiamato
tra i reati presupposto dall'art. 25 quinquies dal Dlgs 39/2014 e
successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 della L. 199/2016, a decorrere
dal 4 novembre 2016.
La norma punisce due condotte differenti:
- Quella di reclutamento di manodopera destinata al lavoro
presso terzi (c.d. caporalato).
- Quella di utilizzazione della manodopera di cui sopra.
In comune a entrambe le condotte vi sono l'approfittamento
dello stato di bisogno dei lavoratori e la condizione di sfruttamento degli
stessi.
La condizione di sfruttamento dei lavoratori è così
definita:
- Reiterata corresponsione di retribuzione in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o
comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
- Reiterata violazione della normativa relativa all'orario
di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie.
- Sussistenza di violazioni delle norme in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
- Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Qualora i fatti siano commessi con violenza o minaccia è
prevista un'aggravante.
Le attività aziendali maggiormente a rischio sono
essenzialmente quelle relative a:
- selezione, assunzione e gestione del personale,
soprattutto se stagionale ed addetto ad attività lavorative tipicamente esposte
a rischi di sfruttamento illecito (lavori stagionali soprattutto nel settore
agricolo,socialmente utili, ecc.);
- gestione di contratti di appalto e subappalto;
- erogazione apparente di servizi di trasporto,
organizzazione viaggi, progetti formativi, introduzione al lavoro, ecc.
Fonte: 231Academy
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