Le Attrezzature da Lavoro sono disciplinate al Tit. III Capo
I “Uso delle attrezzature di lavoro” D.Lgs. n. 81/08. Ai sensi dell’art. 69, è
definita Attrezzatura da Lavoro, “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti
necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato
durante il lavoro”. Tra gli obblighi del Datore di Lavoro (art. 71), vi è “la
messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature conformi, idonee ai fini
della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere” (comma 1) e,
garantire informazione, formazione e addestramento ai lavoratori che utilizzino
attrezzature che “richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici” (comma 7). L’art. 73 comma
5) rimanda all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, che definisce la
formazione e l’addestramento degli operatori, di cui all’art. 71 comma 7). Ai
sensi dell’All. A punto 1.1 lett. e) dell’Accordo, sono definiti i “Carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo”, per i quali è prevista formazione
e addestramento della durata di 12-16-20 ore (a secondo dell’attrezzatura). I
transpallet (anche elettrici) non rientrano tra le attrezzature di cui All. VI
dell’Accordo 22/02/2012, poiché pur permettendo all’operatore di sedersi a
bordo, non vengono utilizzati per sollevare i carichi a determinate altezze,
bensì permettono di sollevare i carichi solo di qualche cm da terra per poterli
trasportare agevolmente. Tuttavia, il Datore di Lavoro è responsabile di
fornire “sufficiente ed adeguata” informazione e formazione agli utilizzatori
dei transpallet, circa le modalità di utilizzo e i rischi connessi.
Ing. Giuseppe Cacucci
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